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D.M. Classi di laurea magistrale (artt. 1-2)

D.M. Classi di laurea magistrale (artt. 1-2)

Dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca riportiamo il D.M. sulle nuove classi di laurea magistrale.
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del 9decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale individuate nell’allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.
2. Le università, nell’osservanza dell’articolo 9 del predetto decreto ministeriale,procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. Non possono essere istituiti due diversi
corsi di laurea magistrale afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti.
3. Qualora l’ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l’università può istituire il corso di laurea magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al
momento dell’immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione al secondo anno.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall’anno accademico 2008/2009 ed entro l’anno accademico 2009/2010. A decorrere dall’anno accademico 2010/2011 le classi di laurea specialistica di
cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 17 del 23 gennaio 2001) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 7.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l’avvio dei corsi di laurea magistrale con i nuovi ordinamenti all’inizio di ciascun anno accademico.
7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea magistrale ma devono comunque prevedere l’adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea magistrale attivati nella medesima classe.
8. L’attivazione di corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell’ateneo dei paralleli corsi di
laurea specialistica afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000.
9. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, l’attivazione di un corso di laurea magistrale con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto può essere disposta esclusivamente nel caso in cui insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l’ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla
base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei.
Art. 2
1. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea magistrale può essere realizzato con il concorso di più facoltà della stessa università
o di più università.

GIOVEDÌ 12 APRILE 2007 - ora: 19.43

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