D.M. Classi di laurea magistrale (artt. 4-5 )
Dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca riportiamo il D.M. sulle nuove classi di laurea magistrale.
Art. 4
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui
all'articolo 12, comma 2, del 1H12Hdecreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell’Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli
coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste
nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lettera d), e dell’articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36.
4. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti
formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 40. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale.
Art. 5
1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea magistrale la quota dell’impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.
GIOVEDÌ 12 APRILE 2007 - ora: 19.50
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