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D.M. Classi di laurea magistrale (artt. 6-7 )

D.M. Classi di laurea magistrale (artt. 6-7 )

Dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca riportiamo il D.M. sulle nuove classi di laurea magistrale.
Art. 6
1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi
dell’articolo 6, comma 2 del 13H14Hdecreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270. Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi
dell’articolo 6, comma 2 e dell’articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.
3. L’ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l’iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento
degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
Art. 7
1. Le università rilasciano, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il titolo di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea magistrale, assicurando che la
denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del 15H16Hdecreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei , le principali indicazioni
relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

GIOVEDÌ 12 APRILE 2007 - ora: 19.54

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