D.M. Classi di laurea triennale (art. 3)
Dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca riportiamo il D.M. sulle nuove classi di laurea triennale.
Art. 3
1. Per ogni corso di laurea, i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a
ciascuna attività formativa, specificando quali di esse contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10,
comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di
riferimento e il relativo ambito disciplinare.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari
ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari
per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo
individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla
specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle
discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli
argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei
relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e
b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18.
5. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell’articolo 10, comma 5,
lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta
tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle
discipline di base e caratterizzanti.
6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.
7. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di
risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli
sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un’università ad un’altra, i
regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente,
secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo
eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di
crediti deve essere adeguatamente motivato.
9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla
medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo
studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in
modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi
del regolamento ministeriale di cui all’articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
GIOVEDÌ 12 APRILE 2007 - ora: 12.30
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