Esami Univeristari

D.M. Classi di laurea triennale (artt. 4-5)

D.M. Classi di laurea triennale (artt. 4-5)

Dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca riportiamo il D.M. sulle nuove classi di laurea triennale.
Art. 4
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli
insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti
formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere
previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più
insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla
valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo
ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lettera d) e dell’articolo 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270.
3. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in
materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui
progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari
riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore
a 60.
Art.5
1.Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea la quota dell'impegno orario
complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività
formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell’impegno orario complessivo,
salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea, ivi
compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il
titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.

GIOVEDÌ 12 APRILE 2007 - ora: 12.33

Clicca qui per conoscere le ultime offerte di Eurolaurea


 

Altre News di Eurolaurea

laurea attività formative articolo ciascun comma università crediti insegnamenti impegno 2004 essere ministeriale decreto comunque 270 didattico previste secondo formativi