Esami Univeristari

D.M. Classi di laurea triennale (artt. 6-7)

D.M. Classi di laurea triennale (artt. 6-7)

Dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca riportiamo il D.M. sulle nuove classi di laurea triennale.
Art.6
1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la
denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di
studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei
medesimi corsi.
3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive
integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e
secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico
seguito dallo studente per conseguire il titolo.
Art.7
1. Ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 le università assicurano la
conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già
iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i
medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto.
2. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative
indispensabili relative alle classi di corsi di laurea contenute nell’allegato sono adottate con decreto ministeriale,
sentito il CUN.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma,
Il Ministro

GIOVEDÌ 12 APRILE 2007 - ora: 12.36

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