Mediazione civile: circolare 20/12/2011 |
Mediazione civile: circolare 20/12/2011
In data 20 dicembre 2011 il Ministero della Giustizia ha adottato una circolare interpretativa del D.M. n. 145/2011, finalizzata al chiarimento di determinati profili di incertezza emersi a seguito della modifica del D.M. n. 180/2010. Gli aspetti sui quali la circolare si sofferma, in rapida successione, sono i seguenti: l’attività di vigilanza, il tirocinio assistito, i criteri per l’assegnazione delle mediazioni, la chiusura del procedimento, le indennità relative al servizio e, infine, il gratuito patrocinio. In ordine all’attività di vigilanza, si precisa che l’amministrazione esercita il potere di vigilanza e controllo, sia in fase preventiva (mediante la verifica della correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti) che in fase successiva (monitorando l’effettivo rispetto, da parte degli organismi di mediazione e dei mediatori, degli obblighi cui sono tenuti in base alle vigenti previsioni legislative e regolamentari). Per quanto concerne il tirocinio assistito, va rilevato che per i mediatori già iscritti il biennio di aggiornamento professionale, comprensivo del tirocinio, inizia a decorrere dal momento dell’entrata in vigore del D.M. n. 145/2011, vale a dire il 26 agosto 2011. Per i mediatori iscritti successivamente a detta data, invece, il biennio inizia a decorrere dalla data di iscrizione dei medesimi presso l’elenco dell’organismo di appartenenza. Ciò premesso, l’obbligo del tirocinio assistito riguarda i soli mediatori già iscritti, e la partecipazione ad esso implica la sola presenza del mediatore, senza compimento di attività proprie del procedimento di mediazione; costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del tirocinante ad una singola fase del procedimento, ivi compresa la fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte; il tirocinio deve essere rinnovato ogni 2 anni; il numero dei tirocinanti che possono di volta in volta essere presenti deve essere valutata dal responsabile di ciascun organismo tenendo conto della struttura organizzativa dell’organismo, degli spazi a disposizione, del numero delle parti presenti e così via. Per ciò che riguarda i criteri di assegnazione delle mediazioni, nel regolamento dell’organismo di mediazione non potrà esservi un generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 D.M. n. 145/2011; quali criteri “oggettivi e predeterminati” per l’assegnazione dovrà assumere rilievo preminente la competenza professionale del mediatore, vale a dire le specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, in particolare, all’attività professionale esercitata. Con riferimento alla chiusura dei procedimenti di mediazione, la circolare specifica che nei casi in cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio, è essenziale la presenza della parte invitante davanti al mediatore, risultando preclusa, diversamente, la richiesta del rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. Ove l’invitante si presenti, compete unicamente al mediatore attestare la mancata comparizione della controparte e solo a fronte di tale attestazione la segreteria dell’organismo può rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento medesimo. Per quanto riguarda le indennità relative al servizio di mediazione, si sottolinea come le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva; esse devono essere corrisposte al verificarsi dei diversi momenti che caratterizzano l’espletamento del servizio di mediazione; ciò significa, in pratica, che oltre all’importo dovuto per l’avvio del procedimento (euro 40,00), dovranno essere corrisposte dalle parti anche le ulteriori spese di mediazione di cui all’art. 16, co. 3 e ss., D.M. n. 180/2010, come modificato dall’art. 5 D.M. n. 145/2011, nonché, beninteso, le spese vive che risultino documentate dall’organismo di mediazione. Da ultimo, la circolare si sofferma sull’ipotesi in cui ricorrano le condizioni per l’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 del t.u. di cui al D.P.R. n. 115/2002. In detta ipotesi, con interpretazione che invero sembra suscitare più di qualche dubbio, si specifica che tutti gli organismi, siano essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter pretendere alcun compenso non solo nei confronti delle parti, ma anche nei confronti dell’erario o dell’amministrazione in generale. Per ricevere informazioni relative alla Mediazione Civile è possibile collegarsi al sito www.adrintesa.it GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2012 - ora: 19.42
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