Esami Univeristari

Riconoscimento Crediti Formativi - Classi di corsi di studio

Classi di corsi di studio Riconoscimento Crediti Formativi

Riconoscimento Crediti Formativi

Art. 4

Classi di corsi di studio

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.

2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.