Definizione modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria Decreto Ministeriale 12 aprile 2006 Definizione modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria ________________________________________ Art.1 (Disposizioni generali) 1. L’ammissione degli studenti al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n.264 citata in premesse, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto, secondo la graduatoria nazionale di merito. Art.2 (Prova di ammissione) 1. La prova di ammissione per gli studenti comunitari, per gli studenti non comunitari ricompresi nell’art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse e per gli studenti non comunitari residenti all’estero, è di contenuto identico sul territorio nazionale ed è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) che si avvale di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale che opera in conformità dei successivi commi 2, 3 e 4. 2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di: logica e cultura generale biologia chimica fisica e matematica 3. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l’argomento di logica e cultura generale, ventuno per l’argomento di biologia, tredici per chimica e tredici per matematica e fisica. 4. La commissione richiamata al comma 1 predispone altrettanti quesiti per la prova di riserva. 5. La prova di ammissione si svolge presso tutte le sedi universitarie il 6 settembre 2006, con inizio alle ore 11.00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti. 6. Le immatricolazioni degli studenti comunitari e degli studenti non comunitari ricompresi nell’art.26 della legge n.189/2002 sono disposte dai singoli Atenei previa assegnazione di sede individuata dal CINECA, per conto del MIUR, secondo la graduatoria nazionale di merito definita al termine della prova nel rispetto delle procedure informatizzate di cui all’allegato n.1 parte integrante del presente decreto. 7. Le immatricolazioni degli studenti non comunitari residenti all’estero sono disposte dai singoli Atenei secondo la graduatoria di merito redatta dagli stessi. Art.3 (Valutazione della prova) 1. Per la valutazione della prova di ammissione si tiene conto dei seguenti criteri: a) 1 punto per ogni risposta esatta; - 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data; b) in caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica. 2. In caso di posizione ex aequo, prevale l’età anagrafica del più giovane. Art.4 (Studenti in situazione di handicap) 1. La prova di cui al presente decreto è organizzata dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma dalla legge n.104/1992, così come modificata dalla legge n.17/1999. Art.5 (Trasparenza delle fasi del procedimento) 1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte all’esame di ammissione e del responsabile del procedimento ai sensi della legge n.241/1990. 2. I bandi di concorso definiscono, inoltre, le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei. Art.6 (Affidamento delle procedure) 1. Il M.I.U.R. si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell’Italia nord orientale, C.I.N.E.C.A., in base ad apposita convenzione stipulata tra il Direttore della Direzione generale per lo Studente e per il Diritto allo Studio ed il Direttore dello stesso Consorzio, per la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alla prova di ammissione in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei, aumentato d'ufficio del dieci per cento, nonché per tutte le procedure connesse alla definizione della graduatoria nazionale, di cui all'allegato n.1, parte integrante del presente decreto. Art.7 (Informativa ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali) 1. Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali” viene predisposta l’informativa, di cui all’allegato n.3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |