Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO l) esprimere parere sulla proposta formulata dal Rettore circa la nomina del Direttore amministrativo; m) determinare, sentiti il Senato accademico e il Senato degli studenti, l’importo delle tasse e dei contributi universitari; n) approvare i regolamenti di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; o) determinare la misura della indennità dovuta per lo svolgimento delle funzioni di Rettore e di Direttore amministrativo, nonché, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di comparto, il trattamento economico accessorio dei dirigenti e di altre categorie di personale aventi titolo in base alla normativa vigente; p) determinare la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi centrali di governo dell’Ateneo o all’espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente Statuto e, ancora, la misura di eventuali compensi per attività svolte in commissioni o in altri organismi; q) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti. 2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno ogni 3 mesi, e, in via straordinaria, quando occorre, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono fissate dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni e il suo mandato coincide con quello del Senato accademico. 3. Il Consiglio di amministrazione è composto da: a) il Rettore; b) il Rettore vicario; c) il Direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario; d) quattro componenti eletti fra i professori di ruolo o fuori ruolo e i ricercatori; e) due rappresentanti degli studenti; f) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo. Partecipano, inoltre, al Consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, i componenti il Collegio dei revisori dei Conti, nonché rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell’Università con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca. Il contributo deve essere non inferiore ad un ammontare fissato dal Consiglio di amministrazione. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d) ed f), nonché di quella indicata alla precedente lettera e) e le relative procedure di elettorato sono fissate, rispettivamente, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento degli studenti. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Rettore.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Successiva |