Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

l) esprimere parere sulla proposta formulata dal Rettore circa la nomina del Direttore amministrativo;
m) determinare, sentiti il Senato accademico e il Senato degli studenti, l’importo delle tasse e dei contributi universitari;
n) approvare i regolamenti di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
o) determinare la misura della indennità dovuta per lo svolgimento delle funzioni di Rettore e di Direttore amministrativo, nonché, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di comparto, il trattamento economico accessorio dei dirigenti e di altre categorie di personale aventi titolo in base alla normativa vigente;
p) determinare la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi centrali di governo dell’Ateneo o all’espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente Statuto e, ancora, la misura di eventuali compensi per attività svolte in commissioni o in altri organismi;
q) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno ogni 3 mesi, e, in via straordinaria, quando occorre, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.
Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono fissate dal Regolamento generale di Ateneo.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni e il suo mandato coincide con quello del Senato accademico.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
a) il Rettore;
b) il Rettore vicario;
c) il Direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario;
d) quattro componenti eletti fra i professori di ruolo o fuori ruolo e i ricercatori;
e) due rappresentanti degli studenti;
f) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.
Partecipano, inoltre, al Consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, i componenti il Collegio dei revisori dei Conti, nonché rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell’Università con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca. Il contributo deve essere non inferiore ad un ammontare fissato dal Consiglio di amministrazione.
I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d) ed f), nonché di quella indicata alla precedente lettera e) e le relative procedure di elettorato sono fissate, rispettivamente, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento degli studenti.
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Rettore.


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