Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO Art. 15 (Senato degli studenti) 1. Il Senato degli studenti è un organismo garante dell’autonoma partecipazione degli studenti all’organizzazione dell’Ateneo. 2. Spetta al Senato degli studenti: a) esprimere parere in merito al Regolamento degli studenti e, per quanto di propria competenza, in merito al Regolamento generale di Ateneo, al Regolamento didattico di Ateneo, e ai regolamenti delle Facoltà, dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione; b) formulare al Senato accademico proposte, ivi comprese quelle per l’effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia di ordinamenti didattici, organizzazione delle attività didattiche, organizzazione di servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari, tutorato, diritto allo studio; c) proporre le regole generali da applicare nell’Ateneo per lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, di cui all’art. 2 comma 4 del presente Statuto, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia; d) deliberare, nell’ambito delle regole generali di cui alla lettera c) e delle compatibilità di bilancio verificate dal Consiglio di amministrazione, i programmi, l’effettiva attuazione delle iniziative e l’utilizzazione delle risorse assegnate; e) designare tra i suoi componenti, per la durata di un anno rinnovabile, i rappresentanti nel Senato accademico; f) esprimere parere obbligatorio sulle tasse e sui contributi universitari e sugli interventi di attuazione del diritto allo studio; g) formulare agli organi competenti proposte per la valutazione della didattica da parte degli studenti. 3. Sulle proposte di cui al comma 2, lettera b), il Senato accademico deve pronunciarsi con deliberazione motivata. Le proposte di cui al comma 2, lettere c) e d), sono approvate, per le parti di rispettiva competenza, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. Il Senato Accademico verifica altresì la rispondenza dei programmi di cui al comma 2, lettera d), con le regole di cui al comma 2, lettera c). 4. Il Senato degli studenti dura in carica 2 anni. Esso è composto da 12 membri eletti, più un rappresentante degli studenti di ciascun Consiglio di Facoltà designato dai rappresentanti degli studenti nello stesso Consiglio. Le modalità di elezione degli altri componenti sono contenute nel Regolamento degli studenti. Nello stesso Regolamento sono contenute le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Senato degli studenti. 5. L’Università provvede a fornire i mezzi e le strutture idonee all’espletamento dei compiti del Senato degli studenti.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Successiva |