Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 2. Spetta alla Facoltà: a) proporre al Senato accademico, sentiti i Dipartimenti e i Corsi di studio interessati, la destinazione dei posti di ruolo ai vari settori scientifico-disciplinari; b) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, dopo aver sentito i Dipartimenti interessati ove previsto dalla vigente normativa; c) proporre modifiche degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio di pertinenza; d) programmare e destinare le risorse didattiche nell’ambito delle deliberazioni assunte a riguardo dal Senato Accademico; e) attribuire, sentiti i Consigli delle strutture didattiche competenti, la responsabilità delle attività formative e del relativo carico didattico ai professori di ruolo e ai ricercatori e affidare compiti didattici ai professori fuori ruolo; f) deliberare il Regolamento di Facoltà secondo le procedure di cui all’art. 35 del presente Statuto; g) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente Statuto di cui al successivo art. 42; h) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti di cui agli artt. 31, 32, 34 e 35 del presente Statuto; i) avanzare proposte su quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lettera a), del presente Statuto ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere f) e p) dello stesso comma; l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti. 3. Sono organi necessari delle Facoltà: a) il Preside; b) il Consiglio di Facoltà. Ciascuna Facoltà può prevedere nel suo Regolamento l’istituzione di un Consiglio di Presidenza, al quale delegare alcune delle sue funzioni. 4. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di Presidenza, ove previsto, e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà. Il Preside può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima seduta successiva. Il Preside è eletto dai componenti il Consiglio di Facoltà tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo ed è nominato con decreto del Rettore. Qualora il numero dei voti espressi dai rappresentanti degli studenti sia maggiore del 20 per cento del numero dei voti esprimibili dai restanti componenti il Consiglio di Facoltà, i voti espressi dai rappresentanti degli studenti vengono ponderati nella misura del 20 per cento dei voti esprimibili dai restanti componenti il Consiglio di Facoltà, con arrotondamento all’intero superiore. Il Preside dura in carica 4 anni e il suo mandato è rinnovato a metà di quello del Senato accademico. L’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali 2 successive votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Preside sono contenute nel Regolamento di Facoltà.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Successiva |