Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

4. Il Consiglio di cui al comma 2 del presente articolo provvede ad eleggere un presidente fra i professori di ruolo e fuori ruolo che lo compongono.
5. Il Presidente rappresenta la struttura didattica, ne convoca e presiede il Consiglio, definendo l’ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni.
6. Il mandato del Presidente coincide con quello del Preside.
7. Le modalità relative alle afferenze e alla composizione dei Consigli dei Corsi di studio sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, mentre quelle relative al funzionamento di ciascuna struttura sono contenute in un apposito Regolamento.
Art. 19
(Scuole di specializzazione)
1. L’Università può istituire, nell’ambito delle Facoltà, Scuole di specializzazione per l’attivazione di Corsi di specializzazione destinati a fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali.
Ogni Scuola di specializzazione è retta da un Consiglio, di cui fanno parte i docenti della Scuola, ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo.
L’attivazione di Corsi di specializzazione e il relativo ordinamento sono disciplinati dalla vigente normativa nazionale in materia.

TITOLO V
STRUTTURE SCIENTIFICHE
Art. 20
(Dipartimenti)
1. Il Dipartimento è struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo o convergenti interdisciplinariamente nel medesimo ambito tematico.
Il Dipartimento ha autonomia amministrativa, finanziaria e contabile; ad esso spetta autonomia di spesa nei limiti del suo bilancio.
2. La costituzione di un Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico su proposta di docenti interessati. La proposta deve contenere l’elenco dei docenti, gli obiettivi scientifici e il piano delle risorse necessarie. Tale piano deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione.
Il Senato Accademico determina il numero minimo di professori ordinari, associati e ricercatori necessari per la proposta e la costituzione di un Dipartimento.
3. Sono compiti del Dipartimento:
a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
b) concorrere, sulla base delle indicazioni dei Consigli di Facoltà, allo svolgimento delle attività didattiche, soprattutto di quelle relative agli insegnamenti dei Corsi di dottorato di ricerca;
c) deliberare il Regolamento di Dipartimento secondo le procedure indicate nell’art. 36 del presente Statuto;
d) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente Statuto di cui al successivo art. 42;
e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti di cui agli artt. 31 e 33 del presente Statuto;


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