Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Il Direttore dura in carica 4 anni e il suo mandato coincide con quello del Senato accademico.
L’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo.
Le modalità per la votazione sono contenute nel Regolamento di Dipartimento.
Il Direttore designa tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo un Direttore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Direttore vicario è nominato con decreto del Rettore. Nel caso di motivata indisponibilità, dichiarata formalmente per iscritto, dei professori di prima fascia, si provvede in merito con i professori di seconda fascia.
8. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle materie di competenza del Dipartimento come individuate al precedente comma 3.
Fanno parte del Consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e il Segretario amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante. Ne fanno parte, inoltre, non più di due rappresentanti eletti fra il personale tecnico e amministrativo e non più di due rappresentanti eletti fra gli studenti iscritti ai Corsi di dottorato afferenti al Dipartimento.
Le modalità di funzionamento del Consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel Regolamento del Dipartimento. Il Consiglio può delegare specifici poteri alla Giunta. Il Regolamento di Dipartimento prevederà a quale tipo di deliberazioni potrà partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti.
9. La Giunta - ove prevista - è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte professori di ruolo o fuori ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo di ogni area ed il segretario amministrativo; ai suoi componenti possono essere conferite, da parte del Direttore, deleghe su materie specifiche.
La composizione della Giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Dipartimento.
10. Nell’ambito del Dipartimento è costituita una commissione elettiva con il compito di applicare metodologie e strumenti per la valutazione dell’attività di ricerca. Le metodologie e gli strumenti di analisi sono quelli predisposti dal Nucleo di cui all’art. 26, ferma restando la possibilità di integrarli con altre forme di rilevazione ed analisi, sulla base di esigenze conoscitive e valutative delle singole strutture.

La composizione della commissione - che deve comunque prevedere rappresentanti di tutte le aree di ricerca del Dipartimento - e le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento.
Art. 21
(Centri interdipartimentali di ricerca)
1. Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, possono essere costituiti centri interdipartimentali di ricerca.


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