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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

2. La proposta di costituzione, deliberata dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Senato accademico e, limitatamente agli aspetti finanziari ed a quelli inerenti le strutture, dal Consiglio di amministrazione.
3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale aderente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente necessarie per il funzionamento, le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.
TITOLO VI
STRUTTURE DI SERVIZIO
Art. 22
(Centri di servizio)
1. Per attività strumentali alla didattica e alla ricerca, e di assolvimento ai compiti dell’università di cui al Titolo I, che abbiano carattere continuativo e che interessino l’Ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso, possono essere costituiti Centri di servizio, le cui finalità specifiche saranno di volta in volta definite nell’atto costitutivo.
2. I Centri di servizio sono istituiti con delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione per le parti di competenza, su proposta del Rettore e delle strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo. Tale delibera potrà prevedere l’eventuale costituzione di un Consiglio scientifico, in relazione alla natura e alle finalità del Centro.
3. L’attività e le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate da un Regolamento approvato dall’organo competente ad istituire il Centro entro 3 mesi dalla sua istituzione.
4. I Centri di servizio sono diretti da un delegato del Rettore, con funzioni di Presidente del Consiglio scientifico o Direttore, in relazione alla natura e alle finalità del Centro. Il Presidente/Direttore del Centro è un professore di ruolo o fuori ruolo nominato dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio scientifico, ove previsto, è nominato dal Rettore su proposta delle strutture interessate.
5. Il Presidente/Direttore del Centro presenta annualmente al Rettore una relazione sull’andamento delle attività del Centro, in cui vengono evidenziati i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati e alle risorse assegnate. Tale relazione viene approvata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

TITOLO VII
UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 23
(Organizzazione degli uffici)
1. La struttura amministrativa centrale di Ateneo è articolata in una unità amministrativa di livello generale, cui è preposto un dirigente di prima fascia, ed in aree divisionali, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia.
2. La struttura amministrativa centrale svolge funzione di gestione tecnico-amministrativa e di supporto per gli organi di governo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull’azione amministrativa di tutte le strutture dell’Università.
3. All’Unità amministrativa centrale in relazione al proprio funzionamento è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Analoga o più limitata autonomia può essere attribuita ad altre Unità individuate quali Centri di responsabilità amministrativa.


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