Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO Art. 2 (Attività didattiche e formative) 1. L’Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando in particolare i seguenti titoli: - laurea; - laurea specialistica; - dottorato di ricerca; - diploma di specializzazione; - master universitario di primo livello; - master universitario di secondo livello. 2. Sulla base di apposite convenzioni, l’Università può rilasciare i titoli di cui al comma 1 del presente articolo anche congiuntamente con altre università italiane o straniere. 3. L’Università organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi e assicura, anche in concorso con soggetti esterni, attività di orientamento per l’iscrizione agli studi universitari e ai corsi post universitari e per l’inserimento nel mondo del lavoro. 4. L’Università prevede corsi di formazione e aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo, e favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. 5. L’Università, per attività didattiche di rilevante impegno che coinvolgano più atenei, anche stranieri, può istituire centri interuniversitari per la didattica, nonché attivare, nell’ambito dei rapporti di collaborazione con l’esterno di cui all’art. 8: a) corsi di preparazione agli esami per l’abilitazione all’esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici; b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente e ricorrente; c) corsi di perfezionamento. Art. 3 (Attività di ricerca scientifica) 1. L’Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca autonomamente proposta da strutture dell’Ateneo o da singoli ricercatori in campo umanistico, scientifico e tecnologico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici di ricerca, anche comunitari o regionali, fondi a propria disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all’Ateneo. 2. L’Università pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attività di ricerca, anche per favorire l’esplicazione delle potenzialità individuali e collettive dei suoi operatori scientifici. 3. L’Università, per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano più atenei, anche stranieri, può istituire centri interuniversitari per la ricerca. Così come, pur riconoscendo prioritario lo sviluppo della ricerca di base, può istituire, nell’ambito dei rapporti di collaborazione con l’esterno di cui all’art. 8, strutture di comune interesse volte a favorire l’utilizzazione dei risultati della ricerca da parte delle realtà produttive, sociali e dei servizi.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Successiva |