Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

b) definisce l’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
c) provvede all’attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo;
d) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione sull’attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei dirigenti e dei singoli responsabili dei servizi delle strutture anche decentrate;
e) attribuisce, sulla base dei criteri e dei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, al personale tecnico amministrativo particolari incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità tecnica od amministrativa o comportino l’assunzione di specifiche e personali responsabilità, nel rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, possono essere incentivati sotto il profilo economico, nel rispetto della vigente normativa in materia.
3. La funzione di Direttore amministrativo è attribuita dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione, con motivato provvedimento. L’incarico è conferito a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale scelta tra i dirigenti dell’Università o di altra sede universitaria, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero che provenga dai settori della ricerca, della docenza universitaria, della magistratura e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché tra estranei alle amministrazioni pubbliche che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica.
Il contratto di lavoro del Direttore amministrativo è a tempo determinato di durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, rinnovabile e, di norma, correlato al mandato rettorale.
Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Il Direttore amministrativo, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dal presente Statuto, svolge funzioni proprie di uffici dirigenziali di livello generale ed è equiparato al Dirigente di prima fascia di cui agli artt. 16 e 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 25
(Dirigenti)
1. I dirigenti fanno parte della Direzione amministrativa e collaborano con il Direttore, a sua richiesta, nell’espletamento della funzione allo stesso demandata.
In particolare ai dirigenti, nell’ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:
a) provvedere alla gestione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati dal Direttore amministrativo adottando gli atti amministrativi conseguenti;
b) organizzare le risorse umane e strumentali assegnate;
c) verificare periodicamente i carichi di lavoro e la produttività;
d) individuare i responsabili del procedimento;
e) esercitare ogni altra attribuzione ad essi demandata.


Scarica lo statuto in formato word

Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Successiva