Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

2. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall’Università, ovvero per corso-concorso organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, anche su richiesta di più atenei, ovvero per chiamata diretta con la disciplina e le modalità di cui all’art. 24, comma 3.
L’incarico di dirigente a tempo determinato può essere conferito, in vista di particolari e specifici obiettivi, a funzionari di categoria EP, che abbiano un’anzianità almeno quinquennale nella direzione di uffici dell’Amministrazione universitaria, nel rispetto della normativa vigente in tema di personale dirigente.
TITOLO VIII
LA VALUTAZIONE
Art. 26
(Nucleo di valutazione interna)
1. È istituito il Nucleo di valutazione interna, organismo tecnico che ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto, l’efficiente e l’efficace utilizzo delle risorse.
2. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi centrali di governo.
3. Il Nucleo determina i parametri di riferimento della valutazione, tenendo conto di eventuali indicatori approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, per le parti di loro competenza.
Il Nucleo dovrà richiedere anche la valutazione degli studenti e degli altri utenti del prodotto universitario.
4. Il Nucleo, che ha per obiettivo la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia complessiva delle strutture e non dei singoli, si avvale, nelle sue analisi, del lavoro e della collaborazione dei Consigli dei Corsi di studio di cui all’art. 16 e delle commissioni per la ricerca di cui all’art. 20, comma 10.
5. Le analisi del Nucleo sono riferite periodicamente al Rettore e da questi trasmesse, per l’esame, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, cui spetta prendere le decisioni opportune nelle aree di propria competenza.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno, al Nucleo sono fatti pervenire, in ogni caso, i risultati della gestione dell’Ateneo e dei centri di spesa comunque denominati, relativi all’esercizio trascorso. Il Nucleo formula nei 30 giorni successivi le proprie osservazioni in una relazione generale che deve accompagnare il conto consuntivo; in essa è riepilogato l’esito dei controlli effettuati e vengono formulate proposte per il miglioramento della gestione. La relazione è trasmessa agli Organi competenti a norma di legge.
7. Il Nucleo di valutazione è composto da almeno 5 e non più di 9 membri, di cui almeno 2 e non più di 4 esterni, scelti tra esperti in materia di organizzazione della didattica e della ricerca, di organizzazione aziendale e valutazione del rendimento dei pubblici servizi, di analisi e valutazione dei bilanci nonché di contabilità pubblica, di scienza dell’amministrazione e di controllo di gestione. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Il numero dei membri del Nucleo è stabilito nei limiti previsti dalla vigente normativa ed è definito nel decreto rettorale di nomina. Alle sedute del Nucleo, per le questioni inerenti la valutazione della didattica da parte degli studenti e i connessi servizi per la didattica e il diritto allo studio, partecipa uno studente dell’Ateneo designato dal Senato degli Studenti.


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