Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

f) da due rappresentanti degli studenti.
4. Il Regolamento generale d’Ateneo stabilisce le norme sull’elettorato attivo e passivo, nonché le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato.
5. Il Comitato si riunisce in composizione ristretta ai componenti di cui alle lettere a) e b) integrato da due rappresentanti del personale limitatamente alle finalità ricreative e sociali rivolte al personale stesso.
Art. 30
(Delegazione di parte pubblica nella contrattazione decentrata)
1. La delegazione di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata, è composta dal Rettore o un suo delegato, dal Direttore Amministrativo o un suo delegato e da due componenti designati dal Consiglio di amministrazione opportunamente coadiuvati in relazione alle singole materie oggetto della contrattazione.
TITOLO X
I REGOLAMENTI
Art. 31
(Regolamento generale di Ateneo)
1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Università in attuazione del presente Statuto.
2. Il Regolamento generale di Ateneo è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione, i Consigli di Facoltà, i Consigli delle Scuole di specializzazione e i Consigli di Dipartimento.
Esso è emanato dal Rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10 e 11, previa deliberazione del Senato Accademico, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti il Consiglio di amministrazione ed i Consigli di Facoltà e dei Dipartimenti.
Art. 32
(Regolamento didattico di Ateneo)
1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l’ordinamento degli studi di tutti i Corsi per i quali l’Università rilascia i titoli universitari e di tutte le attività formative previste. Fissa, inoltre, i criteri generali per la redazione dei regolamenti delle strutture didattiche.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo è emanato con decreto rettorale previa deliberazione del Senato Accademico, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta delle strutture didattiche per la parte relativa agli ordinamenti e sentite le stesse per la parte generale.

Art. 33
(Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità)
1. Il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell’Università.
In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai Dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
Lo stesso Regolamento prevede la copertura delle spese legali sostenute dai singoli componenti dell’Università per azioni penali attinenti alle attività istituzionali quando intervenga provvedimento di assoluzione.


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