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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

3. Il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità è emanato dal Rettore con proprio decreto su deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e i Consigli delle strutture didattiche e scientifiche, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10, e 11.
Art. 34
(Regolamento degli studenti)
1. Il Regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al Senato degli studenti di cui al precedente art. 15, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell’Università nei quali, è prevista la presenza di detta rappresentanza.
2. Il Regolamento degli studenti è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, sentito il Senato degli studenti, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6 commi 6, 9, 10 e 11.
Art. 35
(Regolamenti delle strutture didattiche)
1. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano l’organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture medesime, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale e dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. I regolamenti delle strutture didattiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli. Essi vengono emanati con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Per le strutture didattiche diverse dalla Facoltà deve inoltre essere acquisito il parere della Facoltà interessata.
Art. 36
(Regolamenti dei Dipartimenti)
1. I regolamenti dei Dipartimenti disciplinano, nell’ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di essi e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità, l’organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono.

2. I regolamenti dei Dipartimenti sono emanati dal Rettore su proposta dei Consigli di tali strutture, previa approvazione del Senato accademico assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
TITOLO XI
NORME COMUNI
Art. 37
(Norme, modalità e requisiti per le designazioni elettive)
1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo, arrotondato all’intero superiore, dei nominativi da designare.
2. La votazione per l’elezione del Rettore, dei Presidi e dei Direttori di Dipartimento è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Le votazioni per le altre designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione deve essere ripetuta.
Per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di Facoltà la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al 20% degli aventi diritto.


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