Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO Nel caso di percentuale inferiore il numero di rappresentanti è diminuito di un’unità. La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi, salvo che il numero dei membri di diritto o eletti sia inferiore alla metà dei componenti dell’organo. 3. I professori incaricati stabilizzati, ai fini dell’elettorato attivo, sono equiparati ai professori associati. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, anche ai fini dell’elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati. L’elettorato attivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell’Ateneo; l’elettorato passivo spetta ai soli studenti iscritti fino al secondo anno fuori corso, con modalità definite dal Regolamento degli studenti. Agli studenti che risultano dipendenti dell’Università è riconosciuto solo l’elettorato attivo. Gli studenti eletti nelle rappresentanze studentesche che conseguano la laurea nel corso del mandato possono conservare lo stesso per un periodo di ulteriori sei mesi a decorrere dal conseguimento della laurea stessa, con modalità definite dal Regolamento degli studenti. Trascorso tale termine decadono dal mandato qualora non risultino iscritti ad un corso di laurea specialistica. 4. La durata del mandato degli studenti eletti negli organi dell’Ateneo è biennale. 5. Sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore, dei Presidi e dei Direttori di Dipartimento, sono indette le elezioni da parte del Decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell’Università, della Facoltà e del Dipartimento. Sei mesi prima della scadenza del mandato degli altri membri elettivi nei vari organi, sono indette le elezioni da parte del Rettore. 6. In caso di cessazione per qualsiasi causa del mandato del Rettore, dei Presidi e dei Direttori di Dipartimento, il decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell’Università, della Facoltà e del Dipartimento, indice le elezioni entro 40 giorni dalla data di cessazione. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di membro elettivo, si procederà a nuove elezioni entro 40 giorni dalla data di cessazione. Tutti i nuovi eletti durano in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. 7. I professori che assumono la funzione di Rettore, di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento o di Direttore di Scuola di specializzazione devono aver esercitato l’opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. Ciò vale anche per i professori e i ricercatori confermati eletti nel Consiglio di amministrazione, e, di norma, per il Rettore vicario, i Presidi vicari, i Direttori vicari, i Presidenti o Direttori dei Centri di servizio. 8. La funzione di Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento, membro del Consiglio di amministrazione, non può essere assunta per più di due mandati consecutivi. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale. Una rielezione, dopo 2 mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Successiva |