Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 4. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado. Art. 40 (Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni) 1. I verbali delle adunanze degli organi dell’Università sono pubblici. È garantito a chiunque ne abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all’attività dell’Università, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 23 e seguenti, secondo le modalità da questi stabilite e dall’apposito Regolamento emanato dal Rettore. Art. 41 (Silenzio assenso) 1. In tutti i casi in cui è previsto il parere di un organo accademico, questo è da ritenersi non più obbligatorio qualora non venga fornito entro 30 giorni dalla richiesta. TITOLO XII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 42 (Modifiche di Statuto) 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei suoi membri, dal Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione, le strutture didattiche e scientifiche, nonché, per quanto di sua competenza, il Senato degli studenti. 2. Le Facoltà e i Dipartimenti, nonché, per quanto di sua competenza, il Senato degli studenti, possono sottoporre al Senato accademico proposte di modifica del presente Statuto. Su tali proposte il Senato accademico deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni. Art. 43 (Emanazione dello Statuto e delle modifiche di Statuto) 1. Lo Statuto e le modifiche di Statuto sono emanati dal Rettore con proprio decreto secondo le procedure previste dall’art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Art. 44 (Entrata in vigore dello Statuto e delle sue modifiche) 1. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale sulla Gazzetta Ufficiale, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16 comma secondo, tranne che lo stesso decreto non disponga diversamente per motivi di necessità e di urgenza. Art. 45 (Norma abrogativa) 1. Con l’entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia le disposizioni in contrasto con esso. Art. 46 (Norme transitorie) 1. Tutti i mandati attualmente in corso durano fino alla scadenza naturale. Per i mandati la cui decorrenza è stata modificata ai sensi dell’art. 38 comma 2 e per le rappresentanze studentesche le prime elezioni successive all’entrata in vigore del presente Statuto prevederanno mandati di durata ridotta, al fine di consentire l’allineamento delle decorrenze a quanto previsto dal suddetto comma. 2. I ricercatori non confermati entreranno a far parte dei Consigli di Facoltà alla data di entrata in vigore del presente Statuto. 3. Fino all’approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi dell’Ateneo, i regolamenti precedentemente approvati ed ancora in vigore, purché non in contrasto con il presente Statuto.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |