Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 4. L’Università assicura ai professori e ai ricercatori, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’Ateneo, la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali. Art. 4 (Attività di servizio esterna) 1. Nel rispetto della propria autonomia e nell’ambito delle proprie finalità, l’Università può svolgere, con il proprio personale e le proprie strutture, attività di formazione, ricerca e consulenza per conto di soggetti esterni. 2. Le attività di cui al punto precedente sono disciplinate da appositi regolamenti. Art. 5 (Interventi a favore del diritto allo studio e dell’inserimento nel mondo del lavoro) 1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 2, l’Università organizza servizi agli studenti e pone in essere tutte le attività dirette a rendere effettivo e proficuo il diritto allo studio nel rispetto della normativa vigente. 2. L’Università, ai sensi della vigente legislazione in materia di diritto allo studio, provvede a instaurare forme di collaborazione con gli studenti nelle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio medesimo, con esclusione di ogni attività di tipo istituzionale o che comporti l’assunzione di responsabilità amministrative. Le norme relative sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo. 3. L’Università, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, può istituire borse di studio per studenti e giovani laureati, e fornire sussidi agli studenti per tirocini, anche all’estero. 4. L’Università realizza forme di promozione dell’associazionismo studentesco sia al fine dell’orientamento e dell’assistenza agli studenti nel corso degli studi nonché della formazione al lavoro ed all’attività professionale post-universitaria, sia al fine della costituzione di cooperative di servizi utilizzabili anche da parte della stessa Università nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi. 5. L’Università può gestire gli interventi in materia di diritto allo studio universitario in base ad apposite convenzioni con la Regione, può concorrere con gli enti preposti all’attuazione degli obiettivi del diritto allo studio per tutto quanto previsto dalla normativa vigente, e può supplire agli enti stessi nelle attività e negli interventi di competenza di questi in caso di loro inattività prolungata, anche con la costituzione di appositi centri autonomi di spesa. 6. Nell’ambito delle iniziative volte a promuovere l’inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro e delle professioni, l’Università favorisce azioni volte a sviluppare e a creare attività imprenditoriali giovanili. Art. 6 (Attività culturali, ricreative e sociali) 1. L’Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale universitario e degli studenti, attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Successiva |