Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Art. 7
(Strutture di ospitalità)
1. Al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla più ampia realizzazione possibile del diritto ad un’efficace attività didattico-formativa, l’Università può costituire strutture per l’ospitalità.
2. Il personale dell’Università può usufruire di tali strutture, con le modalità e con gli oneri fissati da apposito regolamento. Tali strutture possono soddisfare anche richieste di ospitalità di studiosi esterni, italiani e stranieri, soggiornanti per motivi culturali o di cooperazione didattico-scientifica.
3. Per realizzare le strutture di cui al presente articolo, l’Università può coordinarsi con gli enti territoriali. In assenza di strutture apposite e fino alla loro realizzazione, l’Università può convenzionarsi con altri soggetti esterni.
Art. 8
(Disciplina dei rapporti con l’esterno)
1. In coerenza con le sue finalità istituzionali l’Università può stabilire rapporti di collaborazione, anche mediante partecipazione finanziaria, con enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, nazionali e stranieri, e stipulare contratti e convenzioni, partecipare a consorzi, aderire ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali, sia in Italia che all’estero.
2. Le relative procedure di attuazione sono disciplinate dal Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
Art. 9
(Patrimonio storico-culturale e documentario dell’Ateneo)
1. L’Università promuove la conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse documentario, storico-culturale e artistico presente nell’Ateneo e nei Dipartimenti e raccolto in collezioni scientifiche ed archivi, favorendo la collaborazione con le strutture scientifiche interessate alla storia dell’Università e della scienza.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ
Art. 10
(Organi e strutture dell’Università)
1. L’organizzazione dell’Università e delle sue strutture si ispira ai principi della sussidiarietà e del decentramento, e rispetta la distinzione tra poteri di indirizzo e governo e attività di gestione.
2. Sono organi di governo dell’Università il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, il Senato degli studenti.
3. L’attività di gestione è svolta dal Direttore amministrativo, che risponde dei relativi risultati.
4. L’Università si articola in strutture didattiche, di ricerca, di servizio e amministrative.


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