Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO TITOLO III ORGANI CENTRALI DI GOVERNO Art. 11 (Il Rettore) 1. Il Rettore sovrintende a tutte le attività dell’Università e la rappresenta ad ogni effetto di legge. Spetta al Rettore: a) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, assicurando l’unitarietà degli indirizzi da questi espressi e promuovendone e coordinandone l’attuazione; b) emanare lo Statuto e i regolamenti; c) vigilare, nell’ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell’Università, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l’individuazione delle responsabilità; d) curare l’osservanza di tutte le norme dell’ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti; e) esercitare, secondo la vigente normativa, l’autorità disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori; f) stipulare gli accordi di cooperazione internazionale e i contratti e le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale non di competenza delle singole strutture didattiche e scientifiche; g) presentare annualmente una relazione generale sullo stato dell’Università, da inoltrare al Ministro; h) attribuire le funzioni di Direttore Amministrativo, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione; i) adottare per quanto applicabili i provvedimenti previsti dal D.L. 165/2001 e successive modificazioni e dalle norme di settore, nei casi di inerzia o ritardo o grave inadempienza del Direttore Amministrativo; j) designare, sentito il Senato accademico, i rappresentanti dell’Università in organismi esterni; k) adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva; l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti. 2. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Rettore vicario, scelto tra i professori di prima fascia di ruolo o fuori ruolo, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 3. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo o fuori ruolo quali Delegati del Rettore. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale. 4. Il Rettore viene eletto tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo e dura in carica quattro anni. L’elettorato attivo è costituito da: a) i professori di ruolo e fuori ruolo; b) i ricercatori.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Successiva |