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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

TITOLO III
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO
Art. 11
(Il Rettore)
1. Il Rettore sovrintende a tutte le attività dell’Università e la rappresenta ad ogni effetto di legge.
Spetta al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, assicurando l’unitarietà degli indirizzi da questi espressi e promuovendone e coordinandone l’attuazione;
b) emanare lo Statuto e i regolamenti;
c) vigilare, nell’ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell’Università, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l’individuazione delle responsabilità;
d) curare l’osservanza di tutte le norme dell’ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti;
e) esercitare, secondo la vigente normativa, l’autorità disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori;
f) stipulare gli accordi di cooperazione internazionale e i contratti e le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale non di competenza delle singole strutture didattiche e scientifiche;
g) presentare annualmente una relazione generale sullo stato dell’Università, da inoltrare al Ministro;
h) attribuire le funzioni di Direttore Amministrativo, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione;
i) adottare per quanto applicabili i provvedimenti previsti dal D.L. 165/2001 e successive modificazioni e dalle norme di settore, nei casi di inerzia o ritardo o grave inadempienza del Direttore Amministrativo;
j) designare, sentito il Senato accademico, i rappresentanti dell’Università in organismi esterni;
k) adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;
l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Rettore vicario, scelto tra i professori di prima fascia di ruolo o fuori ruolo, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
3. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo o fuori ruolo quali Delegati del Rettore. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale.
4. Il Rettore viene eletto tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo e dura in carica quattro anni.
L’elettorato attivo è costituito da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
b) i ricercatori.


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