Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 5. L’elettorato attivo spetta altresì, con voto eventualmente ponderato secondo quanto disposto dai successivi commi 6 e 7 del presente articolo: a) ai componenti il Senato degli studenti e ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per le attività sportive e ricreative, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di studio; b) al personale tecnico-amministrativo. 6. Qualora il numero dei voti espressi dalla componente dell’elettorato attivo di cui al comma 5, lett. a), sia maggiore del 20 per cento della somma dei voti espressi dalle componenti dell’elettorato attivo di cui ai comma 4, lett. a) e b), e 5, lett. b), i voti espressi dalla componente dell’elettorato attivo di cui al comma 5, lett. a), vengono ponderati nella misura del 20 per cento dei voti espressi dalle componenti di cui ai commi 4, lett. a) e b), e 5, lett. b), con arrotondamento all’intero superiore. 7. Qualora il numero di voti espressi dalla componente dell’elettorato attivo di cui al comma 5, lett. b), sia maggiore del 10 per cento del numero dei voti espressi dalla componente dell’elettorato attivo di cui al comma 4, lett. a) e b), i voti espressi dalla componente dell’elettorato attivo di cui al comma 5, lett. b), vengono ponderati nella misura del 10 per cento dei voti espressi dalle componenti di cui al comma 4, lett. a) e b), con arrotondamento all’intero superiore. 8. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca. 9. Le procedure di elezione di cui al presente articolo sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Art. 12 (Senato accademico) 1. Il Senato accademico è l’organo di indirizzo e di governo dell’Università in materia di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche, culturali e di ricerca. Spetta al Senato accademico: a) elaborare, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture, i piani pluriennali di sviluppo e approvarli, sentiti, per gli aspetti di propria competenza, il Senato Accademico in composizione estesa e il Consiglio di amministrazione; b) approvare, sentito il Consiglio di amministrazione, il piano annuale delle attività, formulato all’inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo; c) deliberare, sentito il Consiglio di amministrazione, la ripartizione della spesa complessiva per il personale tra quella relativa ai professori e ai ricercatori e quella relativa ai dirigenti e al personale tecnico-amministrativo di ogni area; d) deliberare, nell’ambito della spesa relativa ai professori e ai ricercatori, le modifiche di organico;  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Successiva |