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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

2. Il Senato accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.
Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Senato Accademico sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
Il Senato accademico è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Rettore.
3. Il Senato accademico è composto da:
a) il Rettore;
b) il Rettore vicario;
c) i Presidi di Facoltà;
d) una rappresentanza di Direttori di Dipartimento in numero pari a quello dei Presidi;
e) un numero di studenti, designati dal Senato degli studenti, pari alla metà più uno del numero dei Presidi, con arrotondamento all’ intero superiore. Nel caso in cui il numero degli studenti così determinato risulti inferiore al 15 % dei componenti il Senato accademico, la loro rappresentanza è posta pari al 15 %, con arrotondamento all’intero superiore;
f) un numero di rappresentanti, eletti tra il personale tecnico-amministrativo, in numero pari alla metà del numero dei Presidi con arrotondamento all’intero superiore. Per l’elezione di tali rappresentanti l’elettorato attivo e quello passivo sono costituiti da tutte le unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’ateneo alla data di indizione delle elezioni stesse.
Le procedure di elezione di cui al presente comma sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
Al Senato accademico partecipa altresì, in qualità di segretario verbalizzante, il Direttore amministrativo, con voto consultivo.

Art. 13
(Senato accademico in composizione estesa)
1. Il Senato accademico in composizione estesa esprime parere, a richiesta del Rettore, in materia di programmazione dello sviluppo dell’Università. Sono altresì di competenza del Senato Accademico in composizione estesa le materie che, a norma della legislazione vigente, prevedono la consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati alle attività dell’Università.
2. In aggiunta ai componenti di cui all’articolo precedente, sono componenti di diritto del Senato accademico in composizione estesa:
a) il Presidente della Regione Lazio o, su sua indicazione, l’Assessore competente in materia di Università;
b) il Presidente della Provincia di Frosinone;
c) un rappresentante del territorio Sud Pontino, designato dalla Provincia di Latina;
d) il Sindaco del Comune di Cassino;
e) il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Frosinone;
f) due rappresentanti delle forze imprenditoriali e commerciali maggiormente rappresentative della Provincia di Frosinone;
g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della Provincia di Frosinone;


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