Statuto dell'Universitā degli Studi di Roma "La Sapienza" 2. Il regolamento amministrativocontabile stabilisce la composizione del nucleo di valutazione dell'Universitā. 3. La commissione ricerca scientifica dell'Universitā ha il compito di formulare proposte riguardo alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate da "La Sapienza" per la ricerca scientifica. 4. La commissione ricerca scientifica č composta da: a. un professore di prima fascia per ogni tipologia di facoltā; b. un professore di seconda fascia per ogni tipologia di facoltā; c. un ricercatore per ogni tipologia di facoltā. I componenti della commissione ricerca scientifica vengono eletti dai consigli di facoltā. 5. La commissione didattica dell'Universitā ha compiti istruttori per quanto concerne il coordinamento delle attivitā didattiche de "La Sapienza". Essa esamina i problemi che le vengono sottoposti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, quelli portati alla sua attenzione dai rappresentanti degli studenti nelle strutture didattiche e dagli osservatori studenteschi previsti dalla lettera d) del sesto comma dell'art. 5 del presente statuto. 6. La commissione didattica dell'Universitā č composta da un rappresentante dei docenti e da uno degli studenti per ogni facoltā. 7. La commissione per la formazione e l'aggiornamento del personale ha il compito di assicurare l'aggiornamento del personale tecnico amministrativo de "La Sapienza" provvedendo alla organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, e iniziative volte all'aggiornamento delle modalitā di lavoro. 8. La commissione per la formazione e l'aggiornamento del personale č composta da un funzionario rappresentante di ogni area funzionale ed č coordinata da un direttore amministrativo o da un suo delegato. Art. 17. Istituzioni per le attivitā assistenziali L'attivitā assistenziale prestata dalle facoltā di medicina č organizzata e gestita nel rispetto dell'art. 6 del decreto-legge n. 502/517, anche attraverso istituzioni autonome dotate di personalitā giuridica e autonomo bilancio ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 30 novembre 1998, n. 419, nel rispetto delle finalitā istituzionali dell'Universitā e nel rispetto dei seguenti principi generali: a. accesso paritario alle funzioni assistenziali dei professori di ruolo; b. salvaguardia della libertā di insegnamento e di ricerca nelle strutture assistenziali convenzionate nel rispetto dello stato giuridico universitario. TITOLO QUARTO Disposizioni finali e transitorie Art. 18. Attivitā sportive, ricreative e sociali 1. "La Sapienza" incentiva la pratica sportiva nell'ambito universitario, in quanto elemento fondamentale della formazione dello studente, e favorisce le attivitā sportive, ricreative e sociali del proprio personale. 2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivitā vengono affidati, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo italiano e ad altri enti sportivi legalmente riconosciuti, sotto il controllo del comitato per lo sport universitario, ai sensi della normativa vigente. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i finanziamenti stanziati appositamente dal Ministero dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica e mediante fondi universitari e di diversa provenienza che siano destinati all'incentivazione dell'attivitā sportiva. 3. Le attivitā ricreative, sociali e culturali del personale universitario si svolgono anche attraverso apposite convenzioni con il dopolavoro universitario, che, a tal fine, utilizza locali e attrezzature de "La Sapienza". Al dopolavoro sono assegnati finanziamenti destinati specificatamente a tali attivitā. Art. 19. Regolamento dell'Universitā e regolamento degli atenei 1. Il regolamento dell'Universitā stabilisce, tra l'altro, nel rispetto di quanto disposto dal presente statuto, le norme relative all'organizzazione generale dell'Universitā, le modalitā di elezione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture didattiche e per la ricerca. Esso č emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e gli organi di gestione degli atenei federati.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Successiva |