Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 2. Gli atenei costituiti ai sensi dell'art. 4 del presente statuto adottano, sulla base di deliberazioni dei propri organi ed a seguito di parere conforme dei consigli di dipartimento e dei consigli delle facoltà afferenti nella composizione allargata, un regolamento volto a disciplinare il proprio funzionamento. Esso è emanato con decreto del rettore. Art. 20. Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 12, secondo comma, lettera b), del presente statuto, disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università. Esso specifica le strutture alle quali è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e definisce in particolare gli ambiti di autonomia di gestione, di spesa e di assunzione di impegni con terzi. Art. 21. Regolamenti didattici 1. Il regolamento didattico dell'Università disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici. Esso è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base di proposte deliberate dai consigli di facoltà o di corso di studio. Il senato accademico puo', in caso di dissenso sul loro contenuto, rinviarle con richiesta motivata di riesame alla struttura proponente. Qualora quest'ultima confermi la proposta a maggioranza assoluta dei componenti, il senato accademico è tenuto ad approvarla. Il regolamento è emanato dal rettore, con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legislazione vigente. 2. Le facoltà e scuole, sentiti i corsi di studio interessati, adottano propri regolamenti didattici con cui disciplinano le modalità dei corsi e lo svolgimento degli esami di profitto. Art. 22. Modifiche di statuto Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico, integrato con tutte le componenti previste dall'art. 16 della legge n. 168/1989. Art. 23. Validità delle votazioni 1. Le votazioni per la designazione dei membri degli organi collegiali di governo dell'Università, degli atenei e delle strutture didattiche e di ricerca sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. In caso cio' non si verifichi l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo. 2. Le elezioni della componente studentesca negli organi disciplinati dal presente statuto danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente nei periodi in cui si svolgono lezioni in tutte le facoltà. 3. La mancata partecipazione di una o piu' componenti alle elezioni previste nel presente statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Successiva |