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Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza

Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Art. 24.
Norme finali e transitorie
1. Le cariche elettive saranno rinnovate, secondo le modalità specificate nel presente statuto, alla fine di ciascun mandato. Le norme per la rieleggibilità decorrono dalla prima elezione fatta a norma del presente statuto.
2. La carica di membro eletto negli organi dell'Università è incompatibile con quella di membro eletto negli organi degli atenei.
3. Il senato accademico determinerà i casi in cui l'attività lavorativa in luoghi diversi da "La Sapienza" è incompatibile con l'attività istituzionale.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto si svolgeranno le elezioni per i componenti degli organi centrali e delle strutture didattiche e di ricerca, secondo le norme specificate dal presente statuto.
5. Al fine di assicurare un efficace funzionamento delle strutture didattiche "La Sapienza", entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, provvede a riorganizzare le facoltà, ed i relativi corsi di studio in modo tale che, in linea di massima, per ciascuna facoltà non sia superato il numero di trecentocinquanta docenti, o il numero di cinquemila studenti iscritti in corso.
6. Sulla base di iniziative progettuali delle facoltà interessate, ovvero dei dipartimenti, ovvero di intese fra tutti tali soggetti, si formeranno per aggregazioni di piu' facoltà gli atenei di cui all'art. 4. Essi saranno costituiti con decreto rettorale, a seguito di delibere conformi del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Tali decreti costitutivi potranno essere deliberati in successione, a partire dai progetti approvati. L'attivazione di un ateneo e la relativa assegnazione di risorse sarà deliberata tenendo conto prioritariamente di parametri oggettivi che riequilibrino la situazione esistente.
7. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, tutte le facoltà, ed entro quattro anni tutti i dipartimenti, dovranno aggregarsi in atenei.
8. Gli atenei sono costituiti sulla base di proposte formulate da facoltà e da dipartimenti che ne formulano anche il regolamento. Le proposte sono sottoposte all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione i quali possono, in caso di dissenso, rinviare per una sola volta con richiesta motivata di riesame ai proponenti.
9. Il processo di formazione degli atenei è coordinato dal senato accademico composto ai sensi del presente statuto.
10. Nel processo di riorganizzazione de "La Sapienza" deve essere prevista la ripartizione del personale tecnicoamministrativo fra tutte le strutture di ateneo sulla base di una valutazione oggettiva dei carichi di lavoro ai sensi della normativa vigente nel rispetto della contrattazione decentrata che garantisca un omogeneo trattamento giuridico ed economico del personale.


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