Esami Univeristari

Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza

Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

TITOLO SECONDO
Organizzazione
Art. 4.
Articolazione de "La Sapienza" in atenei federati
1. Al fine di garantire l'unità degli studi universitari e salvaguardare la pluralità di culture che ad essa contribuiscono, l'Università "La Sapienza" si articola in atenei federati ed autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi propri. Gli organi centrali di governo de "La Sapienza" sono competenti in materia di programmazione e di indirizzo, di attribuzione programmata delle risorse, di relazioni internazionali, di valutazione, di organizzazione dei servizi comuni, con esclusione, ai sensi della normativa vigente, di qualsiasi funzione gestionale. Resta compito degli organi centrali, attraverso la commissione ricerca scientifica, la valutazione ed il finanziamento dei grandi progetti scientifici di università. Agli organi di governo di ciascun ateneo spetta ogni altra competenza, con piena autonomia amministrativa ed organizzativa.
2. Organi di governo degli atenei sono il presidente, un consiglio accademico ed un organo tecnicoamministrativo.
3. Gli atenei federati si danno propri regolamenti, approvati dal rispettivo consiglio accademico a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento di ciascun ateneo dovrà prevedere la composizione e le modalità di elezione degli organi di governo, assicurando la pariteticità della rappresentanza di tutte le componenti (professori ordinari, associati, ricercatori, personale non docente e studenti) previste negli organi, e la pariteticità di rappresentanza delle facoltà che vi partecipano. Il regolamento dovrà altresi' prevedere meccanismi rivolti a garantire la rotazione delle cariche fra le facoltà presenti in ciascun ateneo. Nessuno puo' godere dell'elettorato attivo e passivo in piu' di un ateneo federato. Le cariche di membro degli organi di governo degli atenei sono incompatibili con le cariche elettive degli organi centrali de "La Sapienza", salvo quanto diversamente stabilito nel presente statuto.
4. Le dimensioni di ciascun ateneo, che dovrà aggregare almeno due facoltà diverse, sulla base di progetti didatticoculturali comuni, saranno in linea di massima comprese tra 10.000 e 25.000 studenti iscritti in corso.
5. In sede di approvazione del bilancio preventivo de "La Sapienza", gli atenei, su delibera del consiglio di amministrazione e parere conforme del senato accademico, sono dotati di risorse che ciascun ateneo destinerà autonomamente a spese di investimento e di funzionamento ivi comprese le spese per il personale. Gli organi di ciascun ateneo, secondo i rispettivi regolamenti, provvedono alla ripartizione delle risorse finanziarie ivi comprese quelle per il personale, fra le strutture ad esso afferenti. Gli atenei possono avvalersi, per le proprie finalità istituzionali, dei servizi centrali de "La Sapienza".
6. Agli studenti di ciascun ateneo è garantito l'accesso alle competenze specialistiche presenti in altri atenei sia per gli insegnamenti che per lo sviluppo della tesi di laurea.
7. Sulla base di specifici ed organici progetti, facoltà e dipartimenti possono chiedere al senato accademico, che ne regolamenta le modalità, di spostarsi da un ateneo ad un altro ovvero di formare un nuovo ateneo.
8. In caso di recesso di un ateneo federato da "La Sapienza" le risorse finanziarie ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare in uso rimane assegnato a "La Sapienza" che provvede in merito.
Art. 5.
Organizzazione delle facoltà
1. Le facoltà e le scuole ad esse equiparate sono strutture fondamentali per lo sviluppo culturale, per l'integrazione scientifica e per il coordinamento della didattica. Esse sono costituite con il concorso di piu' settori scientificodisciplinari affini o complementari e si articolano in corsi di studio ai vari livelli.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali le facoltà sono dotate di autonomia organizzativa e di poteri decisionali in materia di spesa, che esercitano nel rispetto dell'autonomia amministrativa degli altri organi e dei principi posti dal presente statuto. Le facoltà potranno diventare centri di spesa su deliberazione degli atenei.


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