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Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza

Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto ciascun consiglio di facoltà adotterà, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, individuati secondo quanto previsto dal successivo quinto comma, il proprio regolamento organizzativo.
4. Il regolamento di cui al precedente comma dovrà prevedere, determinandone le modalità, la elezione, ad opera di tutti i componenti del consiglio di facoltà, del preside, dotato di tutte le competenze previste dalle leggi vigenti e fornito della rappresentanza sostanziale e processuale della facoltà, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno; dovranno inoltre essere previste la durata della sua permanenza in carica, per un periodo comunque non superiore a tre anni, e la rieleggibilità per non piu' di una volta consecutiva.
5. Il regolamento di facoltà dovrà prevedere la partecipazione al consiglio di facoltà, dotato di tutte le competenze previste dalle leggi vigenti, dei professori di ruolo e fuori ruolo; dei ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 titolari di corsi per supplenza o affidamento o di moduli didattici; di un ricercatore rappresentante di ogni raggruppamento scientificodisciplinare presente nell'ordinamento didattico della facoltà; di rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei suoi componenti.
6. Il regolamento di facoltà dovrà altresi' prevedere:
a. e modalità di partecipazione alle riunioni ed alle votazioni delle diverse categorie con riferimento alle materie da trattare;
b. le modalità di elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli studenti;
c. la costituzione e le modalità di funzionamento di un nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica;
d. la costituzione e le modalità di funzionamento di un osservatorio studentesco con il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalarne le disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo.
7. Il regolamento di facoltà potrà, tra l'altro, prevedere determinandone le modalità:
. la nomina di un vicepreside scelto tra i professori di ruolo;
a. a nomina di una giunta, in cui siano presenti tutte le categorie di docenti, piu' una rappresentanza degli studenti nella misura del 15%, cui siano delegati compiti di ordinaria amministrazione; potrà anche prevedere la rappresentanza del personale tecnicoamministrativo nei consigli di facoltà;
b. la nomina di commissioni istruttorie per l'esame e la formulazione di proposte nelle materie di propria competenza;
c. la possibilità di delega, stabilendo modalità e criteri, delle funzioni del consiglio di facoltà in materie concernenti l'attività didattica ai consigli di corso di laurea o di diploma o di altri corsi di studio e ai dipartimenti; deve comunque restare di competenza del consiglio di facoltà la programmazione generale dell'attività didattica ed il potere, con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di esercitare in casi specifici i poteri delegati;
d. la possibilità di delega, fermo restando quanto previsto nella precedente lettera d), delle competenze del consiglio di facoltà in materia di utilizzazione dei posti di ruolo del personale docente e di nomina dello stesso ai dipartimenti e la possibilità di attribuire al parere degli stessi un'efficacia relativamente vincolante, prevedendo in tal caso i requisiti necessari per discostarsene. La delega ai dipartimenti delle funzioni è obbligatoria per le facoltà i cui consigli superino i 350 componenti;
e. la costituzione e le modalità di funzionamento di una commissione di programmazione, composta da rappresentanze paritetiche delle varie categorie di personale docente e non docente, elette al loro interno: a tale commissione spetta, tra l'altro, il compito di proporre alla facoltà le modalità di utilizzo del budget disponibile per la messa a concorso di posti di professore e ricercatore.


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