Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto i consigli dei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione adotteranno a maggioranza assoluta dei presenti il proprio regolamento. Esso dovrà prevedere, determinandone le modalità, l'elezione di un presidente tra i professori di ruolo e la partecipazione al consiglio dei professori di ruolo; dei ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 che, a seguito di delibera del consiglio stesso, a qualsiasi titolo svolgano attività didattica all'interno del corso; di quanti ricoprono per contratto corsi di insegnamento afferenti al corso di studi; di rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei componenti. La definizione della rappresentanza del personale tecnicoamministrativo è demandata al regolamento. Nel consiglio di corso di laurea è compresa una rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici ove presenti. 9. È istituito il difensore degli studenti della facoltà. Egli è nominato dal preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il consiglio di facoltà, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Il consiglio di amministrazione fissa i suoi emolumenti. Il difensore degli studenti è a disposizione dell'osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art. 6. Organizzazione dei dipartimenti 1. I dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca, omogenee per fini o per metodi. Ad essi possono afferire docenti di ruolo e fuori ruolo secondo la normativa vigente. Essi concorrono con le loro strutture all'attività didattica. 2. Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa ed amministrativa per quanto riguarda tutti i provvedimenti di spesa, contrattuali e convenzionali che li riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici che privati, con esclusione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale degli atenei e de "La Sapienza" nella loro interezza e nel rispetto della disciplina legislativa vigente, esclusa comunque la possibilità di provvedimenti amministrativi di carattere generale, dei principi posti nel presente statuto ed in particolare di quanto stabilito nei commi seguenti. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto il consiglio di dipartimento adotterà, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti, individuati secondo quanto previsto dal successivo quinto comma, il proprio regolamento organizzativo. 4. Il regolamento di cui al precedente comma, dovrà prevedere l'elezione, da parte dei membri del consiglio individuati secondo quanto previsto dal successivo comma quinto, di un direttore, dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza sostanziale, tra i professori di ruolo a tempo pieno; dovrà inoltre essere prevista la durata della sua permanenza in carica per un periodo comunque non superiore a tre anni e la rieleggibilità per non piu' di una volta consecutiva. 5. Il regolamento del dipartimento dovrà prevedere la partecipazione al consiglio di dipartimento dei professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al dipartimento; dei ricercatori e personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 afferenti al dipartimento; del segretario amministrativo con voto deliberante e con funzioni di segretario; di rappresentanti del personale tecnicoamministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato (in tale ambito è compresa una rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici ove presenti); di un ugual numero di rappresentanti degli studenti di dottorato e/o delle scuole di specializzazione e degli studenti che hanno avuto assegnata la tesi di laurea da un docente afferente al dipartimento. Esso dovrà altresi' prevedere le modalità di partecipazione alle riunioni e alle votazioni delle diverse categorie con riferimento alle materie da trattare.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Successiva |