Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 6. Il regolamento di dipartimento dovrà prevedere, determinandone le modalità, l'elezione di una giunta composta da due rappresentanti di ciascuna delle categorie indicate nel comma precedente (professori prima fascia, professori seconda fascia, ricercatori, non docenti e studenti) e presieduta dal direttore. Di essa dovrà far parte di diritto il segretario amministrativo con funzioni di segretario. 7. Il regolamento di dipartimento potrà prevedere l'articolazione in sezioni dotate di autonomia organizzativa nell'ambito della programmazione generale dell'attività dipartimentale. 8. Il segretario amministrativo del dipartimento coadiuva il direttore di dipartimento, nella gestione delle attività del dipartimento. Sono compiti del segretario amministrativo: a. collaborare con il direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari, convegni; b. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e la situazione patrimoniale; c. coordinare l'attività amministrativocontabile assumendo la responsabilità, in solido con il direttore, dei conseguenti atti; d. partecipare alle sedute del consiglio e della giunta con funzioni di segretario verbalizzante; e. dirigere ed organizzare la segreteria amministrativa del dipartimento; f. assumere ogni iniziativa volta a migliorare il lavoro amministrativocontabile del dipartimento. 9. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto non potranno essere costituiti nuovi istituti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, gli istituti dovranno adeguare i propri regolamenti ai criteri organizzativi previsti dal presente articolo per i dipartimenti. In mancanza il rettore, sulla base di conforme delibera del senato accademico, procederà alla loro disattivazione. Art. 7. Corsi di dottorato di ricerca L'Università provvede a disciplinare con apposito regolamento, adottato dal senato accademico su delibera delle strutture interessate, i corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso "La Sapienza". Art. 8. Centri di ricerca e di servizi 1. "La Sapienza" istituisce con decreto del rettore, sulla base di conformi deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, centri di ricerca e centri di servizio per la gestione e l'utilizzazione di servizi, biblioteche e apparati scientifici e tecnici di uso comune a piu' strutture di ricerca e di insegnamento. Essa partecipa inoltre, sulla base di apposite convenzioni, a centri interuniversitari cui concorrono strutture di altre Università. 2. L'istituzione e gli statuti dei centri di ricerca e dei centri di servizi sono adottati sulla base di proposte delle strutture interessate e, quando costituiti, sentiti i relativi atenei di cui all'art. 4. TITOLO TERZO Organi centrali di programmazione e indirizzo Art. 9. Organi dell'Università Sono organi centrali de "La Sapienza" il rettore, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Art. 10. Il Rettore 1. 1. Il rettore rappresenta "La Sapienza" ad ogni effetto di legge e ne garantisce l'autonomia ed unità culturale. 2. Il rettore, oltre alle competenze previste dalla legge, puo' partecipare alle riunioni degli organi degli atenei in cui si articola "La Sapienza", ove viene decisa la programmazione dell'attività didattica e scientifica degli atenei stessi.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Successiva |