Esami Univeristari

Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza

Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

3. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto una sola volta. Partecipano alle elezioni i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990, gli studenti che fanno parte dei consigli di facoltà, del senato accademico e del consiglio di amministrazione e il personale tecnicoamministrativo.
4.Il peso elettorale complessivo degli studenti eletti nei consigli di facoltà, fissato il numero totale degli aventi diritto al voto, è pesato matematicamente:
a. per un terzo rispetto al numero dei docenti di ciascuna Facoltà;
b. per due terzi rispetto al numero degli studenti iscritti in ciascuna Facoltà nell’anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.
5. Ai voti espressi dal personale tecnicoamministrativo sarà assegnato un peso pari al 10% dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora pero' partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnicoamministrativo inferiore al 50% degli aventi diritto, tale peso sarà ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti.
6. Il regolamento elettorale stabilirà le modalità per l'espressione del voto; esse comunque dovranno assicurarne la segretezza.
7. Il rettore nomina un prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che fa parte del consiglio di amministrazione, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento.
In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il prorettore vicario svolge le funzioni del rettore nel periodo compreso tra la data della cessazione e la data della nomina del nuovo rettore.
Entro sei mesi dalla data di cessazione dalla carica di rettore il decano indice le elezioni.
Art. 11.
Il senato accademico
1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'Università.
2. In particolare il senato accademico approva:
a. il proprio regolamento interno di funzionamento e tutti i regolamenti dell'Università, sentito per quanto concerne le implicazioni amministrative e finanziarie il consiglio di amministrazione;
b. il programma di attività ed il piano di sviluppo sentiti per gli aspetti di competenza il consiglio di amministrazione e, una volta costituiti, gli organi degli atenei;
c. la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche di servizio dell'Università, sentiti per gli aspetti di competenza gli organi degli atenei e delle strutture interessate;
d. la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture di ricerca, sentiti per gli aspetti di competenza gli organi degli atenei e delle strutture interessate;
e. i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse finanziarie per il personale docente;
f. la relazione annuale sulla ricerca e la ripartizione tra i diversi atenei dei finanziamenti per la ricerca;
g. la relazione annuale sulla didattica;
h. le modifiche di statuto, su parere conforme degli atenei per gli aspetti di loro competenza, sentito per quanto concerne le implicazioni amministrative e finanziarie, il consiglio di amministrazione. In tal caso la sua composizione è integrata come previsto dal seguente art. 22.
3. Il senato accademico esprime, fra l'altro, parere su:
a. il bilancio preventivo;
b. il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.


Scarica lo statuto in formato word

Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Successiva