Esami Univeristari

Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza

Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

4. Il senato accademico è composto da:
. il rettore che lo convoca e lo presiede;
a. i presidenti degli atenei;
b. dodici presidi, uno per ogni tipologia delle facoltà esistenti all'atto dell'approvazione del presente statuto, con rotazione qualora le facoltà si sdoppino;
c. tre rappresentanti per ognuna delle sei macro aree scientificodisciplinari che saranno definite con apposito regolamento elettorale, con elettorato attivo e passivo attribuito a tutti i docenti;
d. due rappresentanti del personale tecnicoamministrativo;
e. un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% dei membri di cui ai punti a), b), c), d), e).
5. I componenti elettivi del senato accademico durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per piu' di una volta.
6. Partecipa alle riunioni del senato accademico, con voto consultivo, e svolge le funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori, il direttore amministrativo.
7. Per le questioni relative alla ricerca scientifica, il senato accademico si avvale per la fase istruttoria della commissione prevista dall'art. 16, comma 3, del presente statuto.
Art. 12.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.
2. In particolare il consiglio di amministrazione approva:
a. i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie;
b. il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, sentito il senato accademico ed il collegio dei direttori di dipartimento;
c. il bilancio di previsione, sentito il senato accademico; le relative variazioni e il conto consuntivo;
d. i programmi edilizi di sua competenza ed i relativi interventi attuativi, sentito il senato accademico;
e. i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il senato accademico, e gli atenei ;
f. le convenzioni ed i contratti di sua competenza;
g. le iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.
3. Il consiglio di amministrazione esprime pareri sugli atti del senato accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Università.
4. Il consiglio di amministrazione è composto da:
. il rettore che lo convoca e lo presiede;
a. il prorettore;
b. il direttore amministrativo, con voto deliberante, svolge le mansioni di segretario, eventualmente avvalendosi a tale specifico fine di propri collaboratori;
c. tre rappresentanti dei professori prima fascia, tre rappresentanti dei professori seconda fascia, tre rappresentanti dei ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 e tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
d. sei rappresentanti degli studenti.
5. I componenti elettivi del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti piu' di due volte consecutive.
Art. 13.
Collegio dei sindaci
È istituito il collegio dei sindaci. Il regolamento generale dell'Università determina la composizione e le competenze dell'organo.


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