Esami Univeristari

Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza

Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Art. 14.
Collegio dei direttori di dipartimento
1. Il collegio dei direttori di dipartimento è costituito dai direttori di dipartimento e di istituto. Esso è l'organo di coordinamento interdipartimentale ed ha funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca.
2. Il collegio svolge funzioni consultive con particolare riguardo al regolamento amministrativocontabile ed ai regolamenti dei dipartimenti, alla elaborazione del piano di sviluppo, alla ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica e per le attrezzature didattiche e comunque su ogni argomento che il rettore o altri organi dell'Università intendano sottoporgli. Inoltre dà parere sui dottorati.
3. Il collegio elegge nel suo seno un presidente ed una giunta secondo un proprio regolamento.
Art. 15.
Direttore amministrativo e dirigenti
1. L'incarico di direttore amministrativo è conferito dal rettore ai sensi delle disposizioni vigenti, su delibera conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Il direttore amministrativo è nominato per un periodo di quattro anni e puo' soltanto essere revocato nei casi previsti dalla legge, sulla base di deliberazioni conformi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il direttore amministrativo è capo degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale e ne cura l'organizzazione e la gestione nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato. Coordina e verifica l'attività dei dirigenti esercitando altresi' il potere sostitutivo nei casi di inerzia degli stessi. Egli è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi centrali dell'Università, fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente statuto. Predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Università, esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e ad esso spettano i poteri e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni.
4. I dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale. Il conferimento dell'incarico ai dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, è disposto dal direttore amministrativo. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Art. 16.
Nucleo di valutazione e commissioni dell'Università
1. Il nucleo di valutazione dell'Università ha il compito di raccogliere, esaminare ed organizzare i dati necessari alla valutazione delle strutture e delle attività didattiche e scientifiche degli atenei. In particolare il nucleo prepara e organizza i rapporti finali di valutazione del costo/rendimento de "La Sapienza", da sottoporre al nucleo di valutazione nazionale ed al senato accademico ed al consiglio di amministrazione per i fini sottoindicati. Il nucleo sottopone al senato accademico e al consiglio di amministrazione eventuali suggerimenti in merito a miglioramenti nell'organizzazione delle attività dell'Università. Il nucleo provvede alla pubblicizzazione delle proprie considerazioni finali alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse da parte della commissione ricerca scientifica per l'anno accademico successivo.


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