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Statuto UNIVERSITA' LUISS

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LUISS

Statuto UNIVERSITA' LUISS

Statuto di autonomia
Emanato con Decreto Rettorale n.7 del 2 febbraio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2004, e successive
modifiche di cui al Decreto Rettorale n.112 del 12 settembre 2005,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 19 settembre 2005
STATUTO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
La Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, più
brevemente denominata Luiss Guido Carli, è una istituzione culturale autonoma
che ha per fine primario l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze
scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l’organizzazione della
ricerca, la preparazione culturale e professionale, il trasferimento dell’innovazione.
La Luiss Guido Carli (di seguito anche Università), per l’assolvimento dei suoi fini
istituzionali, elabora un progetto rivolto ad offrire al sistema economico, produttivo
e istituzionale italiano ed europeo innovativi e qualificati risultati nei settori delle
conoscenze scientifiche, della ricerca e dell’alta formazione.
L’Università si propone, di conseguenza, di formare giovani idonei ad affrontare
responsabilità di gestione nei sistemi complessi pubblici e privati e nelle
professioni liberali con:
- conoscenze e strumenti concettuali traducibili nei necessari riferimenti
scientifici e metodologici;
- atteggiamenti professionali etici orientati all’analisi e alla elaborazione di
strategie operative;
- capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi in
condizioni di incertezza e di cambiamento.
Art. 2
La Luiss Guido Carli è promossa dall’Associazione per la Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali (ALUISS) che, in quanto ente promotore, ne
assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi
necessari.
Oltre all’ente promotore, svolge attività di supporto all’Università l’Associazione
Amici della LUISS che provvede, in particolare, alla istituzione di borse di studio e
di ricerca.
Art. 3
La Luiss Guido Carli in Roma è autonoma, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione.
Essa ha personalità giuridica a norma dell’art. 1 del testo unico delle leggi
sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
La vigilanza è esercitata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.


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