Statuto UNIVERSITA' LUISS Statuto di autonomia Emanato con Decreto Rettorale n.7 del 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2004, e successive modifiche di cui al Decreto Rettorale n.112 del 12 settembre 2005, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 19 settembre 2005 STATUTO Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 La Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, più brevemente denominata Luiss Guido Carli, è una istituzione culturale autonoma che ha per fine primario l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l’organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale, il trasferimento dell’innovazione. La Luiss Guido Carli (di seguito anche Università), per l’assolvimento dei suoi fini istituzionali, elabora un progetto rivolto ad offrire al sistema economico, produttivo e istituzionale italiano ed europeo innovativi e qualificati risultati nei settori delle conoscenze scientifiche, della ricerca e dell’alta formazione. L’Università si propone, di conseguenza, di formare giovani idonei ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi pubblici e privati e nelle professioni liberali con: - conoscenze e strumenti concettuali traducibili nei necessari riferimenti scientifici e metodologici; - atteggiamenti professionali etici orientati all’analisi e alla elaborazione di strategie operative; - capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi in condizioni di incertezza e di cambiamento. Art. 2 La Luiss Guido Carli è promossa dall’Associazione per la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (ALUISS) che, in quanto ente promotore, ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari. Oltre all’ente promotore, svolge attività di supporto all’Università l’Associazione Amici della LUISS che provvede, in particolare, alla istituzione di borse di studio e di ricerca. Art. 3 La Luiss Guido Carli in Roma è autonoma, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione. Essa ha personalità giuridica a norma dell’art. 1 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. La vigilanza è esercitata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  Scarica lo statuto in formato word 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successiva |