Statuto UNIVERSITA' LUISS Art. 4 Le modifiche statutarie sono approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il regolamento didattico d’ateneo è approvato dal senato accademico e, per quanto di competenza, dal consiglio di amministrazione. Il regolamento generale di ateneo che disciplina le strutture dell’Ateneo è approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, sentito il senato accademico. Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato esecutivo. Il regolamento del personale docente è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. Il regolamento del personale amministrativo è approvato dal comitato esecutivo su proposta del direttore generale Il regolamento studenti è approvato dal comitato esecutivo su proposta del senato accademico. Il regolamento sul Nucleo di valutazione è approvato dal comitato esecutivo. Il regolamento unificato per le elezioni delle rappresentanze negli organi è approvato dal comitato esecutivo. Eventuali ulteriori regolamenti sono approvati dal comitato esecutivo su proposta del presidente e/o del rettore. Capo II ORGANI DELL’UNIVERSITA’ Art. 5 Sono organi dell’Università: 1. il consiglio di amministrazione; 2. il comitato esecutivo; 3. il presidente e il vice presidente esecutivo; 4. il rettore; 5. il senato accademico; 6. i consigli di facoltà; 7. i consigli di dipartimento; 8. il corpo accademico. Art. 6 Il consiglio di amministrazione è così composto: a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell’ALUISS; b) quindici rappresentanti designati dalla stessa Associazione, tra i quali, eventualmente, può essere eletto un vice presidente; c) il presidente e il vice presidente esecutivo dell’Associazione Amici della LUISS;  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successiva |