Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' LUISS

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LUISS

Statuto UNIVERSITA' LUISS

Art. 4
Le modifiche statutarie sono approvate dal consiglio di amministrazione a
maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Il regolamento didattico d’ateneo è approvato dal senato accademico e, per quanto
di competenza, dal consiglio di amministrazione.
Il regolamento generale di ateneo che disciplina le strutture dell’Ateneo è
approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo,
sentito il senato accademico.
Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal
consiglio di amministrazione su proposta del comitato esecutivo.
Il regolamento del personale docente è approvato dal consiglio di amministrazione
su proposta del senato accademico.
Il regolamento del personale amministrativo è approvato dal comitato esecutivo su
proposta del direttore generale
Il regolamento studenti è approvato dal comitato esecutivo su proposta del senato
accademico.
Il regolamento sul Nucleo di valutazione è approvato dal comitato esecutivo.
Il regolamento unificato per le elezioni delle rappresentanze negli organi è
approvato dal comitato esecutivo.
Eventuali ulteriori regolamenti sono approvati dal comitato esecutivo su proposta
del presidente e/o del rettore.
Capo II
ORGANI DELL’UNIVERSITA’
Art. 5
Sono organi dell’Università:
1. il consiglio di amministrazione;
2. il comitato esecutivo;
3. il presidente e il vice presidente esecutivo;
4. il rettore;
5. il senato accademico;
6. i consigli di facoltà;
7. i consigli di dipartimento;
8. il corpo accademico.
Art. 6
Il consiglio di amministrazione è così composto:
a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell’ALUISS;
b) quindici rappresentanti designati dalla stessa Associazione, tra i quali,
eventualmente, può essere eletto un vice presidente;
c) il presidente e il vice presidente esecutivo dell’Associazione Amici della LUISS;


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