Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' LUISS

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LUISS

Statuto UNIVERSITA' LUISS

e) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale;
f) delibera, su proposta del senato accademico, in ordine al finanziamento, con
fondi dell’Università, dell’attività di ricerca scientifica;
g) delibera, su proposta del senato accademico, l’attivazione e la disattivazione
delle facoltà e dei dipartimenti;
h) delibera, su proposta del senato accademico, gli insegnamenti ai quali
attribuire i posti di ruolo vacanti;
i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.
Il consiglio di amministrazione può determinare, d’intesa con il senato accademico
e nel rispetto del presente statuto, forme di consultazione delle varie componenti
dell’Università, in ordine alla formazione dei suoi programmi.
Esso stabilisce altresì, sentito il senato accademico, il numero massimo degli
studenti da immatricolare, nonché l’entità dei contributi accademici.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal vice presidente
esecutivo con preavviso di almeno cinque giorni.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito ove siano presenti la metà
più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso
di parità dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del
vice presidente esecutivo.
Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune
delle sue funzioni a suoi componenti.
Art. 8
Il presidente del consiglio di amministrazione:
a) presiede le adunanze del consiglio stesso;
b) ha la legale rappresentanza dell’Università anche in giudizio;
c) cura l’esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la
competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica;
d) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie di competenza del comitato
esecutivo riferendone allo stesso per la ratifica nella successiva adunanza;
e) può delegare al vice presidente esecutivo l’esercizio di sue funzioni;
f) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.
Art. 9
Il comitato esecutivo è così composto:
a) dal presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede;
b) dal vice presidente esecutivo;
c) dal vicepresidente esecutivo dell’ALUISS;
d) dal rettore o, in sua assenza, dal pro rettore;


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