Statuto UNIVERSITA' LUISS Art. 11 Il rettore dura in carica un triennio. Il rettore: a) esercita l’alta vigilanza sull’attività didattica e scientifica svolta nell’Università e sull’attività del personale docente; b) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull’attività scientifica e didattica dell’Università; c) cura l’osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica; d) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; e) irroga le sanzioni disciplinari agli studenti; f) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull’istruzione universitaria, escluse quelle demandate dallo statuto ad altri organi, nonché le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. Il rettore nomina il pro rettore ed inoltre può conferire a professori ordinari e straordinari il compito di seguire particolari aspetti dell’andamento dell’Università, rientranti nelle sue competenze. La nomina del rettore è comunicata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Art. 12 Il senato accademico è composto: a) dal rettore, che lo convoca e lo presiede, e dal pro rettore; b) dai presidi; c) dai direttori di dipartimento. Alle sedute del senato accademico sono invitati i vice presidi che, in caso di assenza o impedimento dei presidi, hanno voto deliberativo. In caso di assenza o impedimento, ciascun direttore di dipartimento può designare un suo delegato che, in tal caso, ha voto deliberativo. L’ordine del giorno delle sedute del senato accademico è inviato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale partecipa con voto consultivo. Il presidente può far intervenire alla seduta, in sua vece, il vice presidente esecutivo. Il senato accademico può deliberare validamente ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore generale il quale esercita anche la funzione di segretario. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme, generali e speciali, concernenti l’ordinamento universitario.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successiva |