Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' LUISS

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LUISS

Statuto UNIVERSITA' LUISS

d) propone al senato accademico la designazione di professori da chiamare sui
posti di ruolo, previo parere del consiglio di dipartimento;
e) propone al senato accademico il conferimento dei contratti di insegnamento;
f) approva i piani di studio;
g) esprime parere al senato accademico in merito all’attivazione delle scuole di
specializzazione;
h) esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto e dal regolamento generale di
ateneo di cui all’art. 4.
Art. 14
Con il regolamento generale di ateneo di cui all’art. 4 sono istituiti i dipartimenti.
Nell’ambito degli stanziamenti previsti, ciascun dipartimento ha piena autonomia
patrimoniale e contabile ed è rappresentato dal direttore nella stipula dei relativi
atti.
Il consiglio di dipartimento è composto da:
a) il direttore;
b) i docenti di ruolo.
Ogni docente deve afferire ad uno ed un solo dipartimento.
Il consiglio di dipartimento, convocato dal direttore che lo presiede con preavviso di
almeno cinque giorni, delibera sulle questioni inerenti la ricerca scientifica.
In particolare, il consiglio di dipartimento:
a) delibera la destinazione dei fondi cui all’art. 7, lett. f), per quanto assegnato
allo stesso;
b) promuove l’istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca;
c) partecipa, sentito il comitato esecutivo, ad attività di ricerca anche in
collaborazione con altri enti di diritto pubblico o privato;
d) propone al senato accademico l’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca;
e) è responsabile dei dottorati;
f) elabora, sviluppa e coordina i piani di ricerca, formando le professionalità
necessarie;
g) conferisce incarichi di ricerca;
h) esprime al consiglio di facoltà parere in merito alla designazione di professori
di ruolo da chiamare;
i) esercita le altre funzioni attribuite dal regolamento di cui al primo comma.
Art. 15
Il corpo accademico è composto dai professori di ruolo dell’Università ed è
presieduto dal decano, purché professore di prima fascia.
Il corpo accademico è convocato ogni qualvolta il rettore lo creda opportuno per
sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali
dell’Università.
Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane in ruolo tra i professori
intervenuti.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo
dell’Università le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo
statale.
Al rettore, al pro rettore, ai presidi, ai vice presidi e ai direttori di dipartimento
viene riconosciuta un'indennità di carica determinata dal consiglio di
amministrazione.


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