Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' LUISS

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LUISS

Statuto UNIVERSITA' LUISS

Art. 16
Il direttore generale, oltre ad assolvere le funzioni di direttore amministrativo
della Luiss, previste dall’ordinamento universitario, sovrintende alla esecuzione di
tutte le attività di amministrazione e gestione delle risorse umane e patrimoniali
dell’università, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal comitato esecutivo e dal
presidente o dal vice presidente esecutivo.
Il rapporto di lavoro del personale amministrativo è disciplinato da contratti di
lavoro di diritto privato e dall’apposito regolamento di cui all’articolo 4.
Art. 17
L’Università istituisce un Nucleo di ateneo per la valutazione interna delle attività
didattiche e di ricerca nonché dei servizi per gli studenti.
Il Nucleo è composto da un numero di membri determinato dal senato accademico
ed è nominato dal comitato esecutivo sentito il senato accademico.
L’organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di valutazione di
Ateneo sono definiti con il regolamento di cui all’art. 4.
Art. 18
L’ente promotore concorre a mettere a disposizione dell’Università gli immobili per
lo svolgimento delle attività universitarie.
Qualora l’Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata
della personalità giuridica e dell’autonomia, il suo patrimonio, al netto delle
passività, è devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il
finanziamento nell’ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale
ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all’ente
promotore.
Per assicurare il mantenimento dell’Università, l’ente promotore può integrare le
entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da
altre iniziative, nonché da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo
annuo nella misura che verrà definita dall’ALUISS in rapporto con le effettive
necessità della Luiss Guido Carli.
La Luiss Guido Carli, tenuto conto delle proprie disponibilità finanziarie, può
contribuire, in base a convenzione, agli oneri di gestione degli immobili messi a
disposizione dall’ente promotore.


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