Esami Univeristari

Statuto LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI S.PIO V

Statuto UNIVERSITA' LIBERA DEGLI STUDI S.PIO V

Statuto LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI S.PIO V

3. L’Università garantisce ai docenti ed ai ricercatori l’autonomia nella organizzazione e nello
svolgimento della ricerca anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie.
Garantisce, altresì, la libertà di insegnamento ai singoli docenti da ogni forma di
condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività
didattica.
4. L’Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei
precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli
studenti nel corso degli studi. Favorisce le attività formative autogestite dagli studenti, nei
settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
Sezione seconda
Organi dell’Università
Art. 4
1) Sono organi dell’Università:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) la Giunta esecutiva;
c) il Presidente;
d) il Rettore;
e) il Senato Accademico;
f) i Consigli di Facoltà;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti.
h) il Nucleo di Valutazione
i) il Coordinamento didattico-scientifico e degli organi collegiali
2) Gli organi dell’Università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento
universitario, fatte salve le norme del presente statuto.
Art. 5
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) il Presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” o un suo delegato;
b) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto;
c) il Rettore dell’Università;
d) un docente di ruolo, per ciascuna Facoltà, designato dal Senato Accademico;
e) un rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;


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