Statuto LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI S.PIO V 3. L’Università garantisce ai docenti ed ai ricercatori l’autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresì, la libertà di insegnamento ai singoli docenti da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica. 4. L’Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Sezione seconda Organi dell’Università Art. 4 1) Sono organi dell’Università: a) il Consiglio di Amministrazione; b) la Giunta esecutiva; c) il Presidente; d) il Rettore; e) il Senato Accademico; f) i Consigli di Facoltà; g) il Collegio dei Revisori dei Conti. h) il Nucleo di Valutazione i) il Coordinamento didattico-scientifico e degli organi collegiali 2) Gli organi dell’Università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto. Art. 5 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) il Presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” o un suo delegato; b) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto; c) il Rettore dell’Università; d) un docente di ruolo, per ciascuna Facoltà, designato dal Senato Accademico; e) un rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Successiva |