Statuto LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI S.PIO V f) un rappresentante degli studenti, per ciascuna Facoltà. 2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell’Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipano, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo dell’Università, che svolge le funzioni di segretario, ed il responsabile del Coordinamento didattico-scientifico e degli organi collegiali. 3. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, su proposta dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, il Presidente del Consiglio stesso e, su designazione di questi, il Vice Presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. 4. Ai componenti, nominati o eletti, del Consiglio di Amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 13 della Legge 382/80, in materia di incompatibilità. 5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 6. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l’ordine del giorno. 7. I componenti il Consiglio di Amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la metà o più dei consiglieri in carica, l’intero Consiglio si considera decaduto. 8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza della carica.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Successiva |