Esami Univeristari

Statuto LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI S.PIO V

Statuto UNIVERSITA' LIBERA DEGLI STUDI S.PIO V

Statuto LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI S.PIO V

p) delibera gli altri regolamenti dell’Università;
q) può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee
permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi.
2) Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
Senato Accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche
disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno
di corso dell’anno accademico successivo e fissa le relative modalità di ammissione.
Art. 7
1) La giunta esecutiva è composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Rettore e
da un altro componente del C. di A., scelto nel suo seno. La giunta esecutiva dura in carica tre
anni e, comunque, non oltre il periodo di permanenza nella carica di membro del Consiglio dei
suoi componenti.
2) La giunta esecutiva, nei casi di necessità ed urgenza, fermo restando quanto previsto dall’ art. 6
del presente Statuto, adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, con
obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio medesimo, pena
la loro decadenza. Alle adunanze della giunta esecutiva partecipano, con voto consultivo, il
Direttore Amministrativo dell’Università, che svolge le funzioni di segretario, ed il responsabile
del Coordinamento didattico-scientifico e degli organi collegiali.
3) La giunta esecutiva è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 24 ore e può deliberare
validamente ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.
Art. 8
1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile:
a) ha la rappresentanza legale dell’Università;
b) convoca e presiede il Consiglio stesso;
c) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in
materia scientifica e didattica;
d) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al
quale gli stessi sono sottoposti per ratifica nella prima riunione successiva;


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