Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

4. La nomina di Direttore Amministrativo e l'incarico di Dirigente possono
essere revocati con atto motivato del Rettore previa contestazione
all'interessato e sentito il Consiglio di Amministrazione.
Art.14. Collegio dei Direttori di Dipartimento
1. I Direttori dei dipartimenti si riuniscono in Collegio allo scopo di:
a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi
dell'amministrazione centrale;
b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo
delle risorse.
2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento formula proposte ed esprime pareri
anche su richiesta degli organi centrali di governo in merito a:
a) i criteri di attribuzione e di ripartizione ai dipartimenti delle risorse
finanziarie, logistiche e di personale tecnico- amministrativo e bibliotecario;
b) la attivazione e disattivazione delle strutture dipartimentali e dei Centri di
ricerca.
3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è disciplinato da proprio regolamento
che ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è presieduto da un Coordinatore
coadiuvato da una Giunta la cui composizione tiene conto di una adeguata
rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all’Art. 11,
comma 5.
Le modalità di elezione del Coordinatore e della Giunta sono disciplinate dal
regolamento di cui al comma precedente.
Art.15. Consiglio degli Studenti
1. Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università;
ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento
delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli
organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.
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2. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed
internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
3. Il Consiglio degli Studenti è formato dagli studenti eletti in Senato
Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di facoltà, da due
rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca e da un rappresentante
per ciascuna delle rappresentanze degli organi periferici di ricerca e di didattica
più dieci studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.
La rappresentanza dei dottorandi resta in carica due anni.
Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno un Presidente.
4. Il Consiglio degli Studenti si dà un proprio regolamento in linea con gli altri
regolamenti di Ateneo.
Art.15 bis. Nucleo di Valutazione di Ateneo
1. E’ istituito, ai sensi dell’art. 5, co. 22 della Legge 537/93 come modificato
dalla Legge 370/99, il Nucleo di Valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di
verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la
corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della
didattica, nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa
in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell’Ateneo. Il Nucleo di
Valutazione, per le finalità didattiche e scientifiche, determina i parametri di
riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione
approvati dal S.A. Per le proprie verifiche il Nucleo di Valutazione si avvale del
supporto tecnico messo a disposizione dal Direttore Amministrativo.


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