Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 4. La nomina di Direttore Amministrativo e l'incarico di Dirigente possono essere revocati con atto motivato del Rettore previa contestazione all'interessato e sentito il Consiglio di Amministrazione. Art.14. Collegio dei Direttori di Dipartimento 1. I Direttori dei dipartimenti si riuniscono in Collegio allo scopo di: a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale; b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. 2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento formula proposte ed esprime pareri anche su richiesta degli organi centrali di governo in merito a: a) i criteri di attribuzione e di ripartizione ai dipartimenti delle risorse finanziarie, logistiche e di personale tecnico- amministrativo e bibliotecario; b) la attivazione e disattivazione delle strutture dipartimentali e dei Centri di ricerca. 3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è disciplinato da proprio regolamento che ne stabilisce le modalità di funzionamento. 4. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è presieduto da un Coordinatore coadiuvato da una Giunta la cui composizione tiene conto di una adeguata rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all’Art. 11, comma 5. Le modalità di elezione del Coordinatore e della Giunta sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente. Art.15. Consiglio degli Studenti 1. Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università. 12 2. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 3. Il Consiglio degli Studenti è formato dagli studenti eletti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di facoltà, da due rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca e da un rappresentante per ciascuna delle rappresentanze degli organi periferici di ricerca e di didattica più dieci studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso. La rappresentanza dei dottorandi resta in carica due anni. Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno un Presidente. 4. Il Consiglio degli Studenti si dà un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo. Art.15 bis. Nucleo di Valutazione di Ateneo 1. E’ istituito, ai sensi dell’art. 5, co. 22 della Legge 537/93 come modificato dalla Legge 370/99, il Nucleo di Valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell’Ateneo. Il Nucleo di Valutazione, per le finalità didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal S.A. Per le proprie verifiche il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto tecnico messo a disposizione dal Direttore Amministrativo.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |