Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 14 TITOLO III STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA' Art.16. Strutture dell'Università 1. L'Università si articola in strutture didattiche, scientifiche e di servizio. 2. Le facoltà sono le strutture di appartenenza e di coordinamento didattico dei professori e dei ricercatori. In esse operano uno o più corsi di studio. L’elenco delle facoltà istituite è riportato nella tabella B allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all’Art. 11, comma 5 appartiene. Ogni variazione di tale elenco implica una modifica dello statuto. 3. L'attività didattica dell'Università si esplica anche attraverso l'istituzione di Dottorati di Ricerca e di altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti. 4. Le singole strutture didattiche, nell’ambito dei propri regolamenti, determinano le modalità di formazione e composizione di Commissioni didattiche paritetiche o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca paritetiche ai sensi dell’art.6, comma 5, Legge 370 del 19 ottobre 1999. 5. Le attività scientifiche, di ricerca, di alta formazione alla ricerca mediante corsi di dottorato di ricerca, nonché di supporto all'attività didattica sono organizzate e gestite dai dipartimenti istituiti presso l'Università, fatte salve le competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo statuto. L’elenco dei dipartimenti istituiti è riportato nella tabella C allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all’Art. 11, comma 5 appartiene. Le variazioni di tale elenco non implicano una modifica dello statuto. 6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca. 7. Per organizzare e gestire attività di servizio afferenti alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Università, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo. Art.17. Facoltà 1. Ogni facoltà comprende una pluralità di settori scientifico-disciplinari che ritiene utili alla realizzazione ottimale dei propri corsi di studio.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |