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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

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TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO
DELL'UNIVERSITA'
Art.16. Strutture dell'Università
1. L'Università si articola in strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
2. Le facoltà sono le strutture di appartenenza e di coordinamento didattico dei
professori e dei ricercatori. In esse operano uno o più corsi di studio.
L’elenco delle facoltà istituite è riportato nella tabella B allegata al presente
statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui
all’Art. 11, comma 5 appartiene. Ogni variazione di tale elenco implica una
modifica dello statuto.
3. L'attività didattica dell'Università si esplica anche attraverso l'istituzione di
Dottorati di Ricerca e di altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme
vigenti.
4. Le singole strutture didattiche, nell’ambito dei propri regolamenti,
determinano le modalità di formazione e composizione di Commissioni
didattiche paritetiche o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca
paritetiche ai sensi dell’art.6, comma 5, Legge 370 del 19 ottobre 1999.
5. Le attività scientifiche, di ricerca, di alta formazione alla ricerca mediante
corsi di dottorato di ricerca, nonché di supporto all'attività didattica sono
organizzate e gestite dai dipartimenti istituiti presso l'Università, fatte salve le
competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo statuto.
L’elenco dei dipartimenti istituiti è riportato nella tabella C allegata al presente
statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui
all’Art. 11, comma 5 appartiene. Le variazioni di tale elenco non implicano una
modifica dello statuto.
6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti
almeno quinquennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il Senato
Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la
costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.
7. Per organizzare e gestire attività di servizio afferenti alla didattica, alla ricerca
e all'amministrazione dell'Università, il Senato Accademico, sentito il Consiglio
di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.
Art.17. Facoltà
1. Ogni facoltà comprende una pluralità di settori scientifico-disciplinari che
ritiene utili alla realizzazione ottimale dei propri corsi di studio.


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