Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 15 2. Sono organi della facoltà: a) il Preside; b) il Consiglio di facoltà; 3. Le facoltà, nell’ambito della loro autonomia regolamentare, possono prevedere l’istituzione della Commissione di programmazione di cui all’Art. 21. Inoltre si dotano di organismi di coordinamento e di verifica dei risultati formativi dei diversi corsi di studio di competenza della facoltà; nella composizione di tali organismi deve essere prevista una rappresentanza degli studenti. Art.18. Preside 1. Il Preside rappresenta la facoltà anche nel Senato Accademico. Spetta in particolare al Preside: a) convocare e presiedere il Consiglio di facoltà; b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di facoltà; c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche che fanno capo alla facoltà; d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 2. Il Preside viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti alla facoltà, ed è nominato con decreto del Rettore. Il Preside è eletto dal Consiglio di facoltà a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Ove non si raggiunga il quorum richiesto, a partire dalla quarta votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice e, qualora ci siano più candidati, si procede mediante ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Se i due candidati nel ballottaggio ottengono lo stesso numero di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità; a parità di anzianità di ruolo è eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Le modalità dello svolgimento delle elezioni del Preside sono disciplinate nel regolamento di facoltà, nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 34, ferma restando l’autonomia di fissare un quorum più elevato per la validità delle votazioni. Il Preside può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo o delega. Ove il Preside non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano. Il Preside dura in carica quattro anni. 3. Al Preside può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. Art.19. Consiglio di Facoltà 1. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da 2 a  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |