Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 16 5 membri secondo criteri da definire nel Regolamento Generale d'Ateneo, da una rappresentanza degli studenti pari a: nove studenti per le facoltà con più di cinquemila iscritti, sette studenti per le facoltà con iscritti tra i duemila e i cinquemila, cinque studenti per le facoltà fino a duemila iscritti. 2. Spetta al Consiglio di facoltà: a) eleggere il Preside; b) approvare il regolamento di facoltà; c) proporre al Senato Accademico l'attivazione dei corsi di studio; d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un Organo Collegiale di corso di studio, verificando all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facoltà la composizione degli Organi Collegiali di corso di studio istituiti presso la facoltà stessa; e) coordinare e indirizzare le attività didattiche, in base alle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e acquisite le disponibilità per il supporto alla didattica dei dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze; f) formulare ed approvare per sottoporle al Senato Accademico le richieste per il riassetto e lo sviluppo della facoltà in corsi di studio, altre strutture didattiche e personale docente, nonché le richieste di risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nell’ambito delle proprie competenze. Tali richieste vengono definite in un piano di programmazione e sviluppo sulla base delle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e operando un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti interessati; g) deliberare la destinazione e le modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e dei dipartimenti interessati; h) deliberare, sentiti i pareri sull’attività scientifica formulati dai dipartimenti interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra gli eventuali pareri differenti; i) deliberare, sentiti per quanto di loro interesse gli Organi Collegiali di corso di studio, il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure fissate dal regolamento di facoltà; l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il dipartimento al quale afferiscono, nonché sentito il parere degli Organi Collegiali di corso di studio interessati. 3. Il Consiglio di facoltà è convocato nella totalità delle sue componenti. Il diritto di voto è regolato nel modo seguente: - per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia; - per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo; - per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori. Le procedure per il funzionamento del Consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |