Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

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5 membri secondo criteri da definire nel Regolamento Generale d'Ateneo, da
una rappresentanza degli studenti pari a: nove studenti per le facoltà con più di
cinquemila iscritti, sette studenti per le facoltà con iscritti tra i duemila e i
cinquemila, cinque studenti per le facoltà fino a duemila iscritti.
2. Spetta al Consiglio di facoltà:
a) eleggere il Preside;
b) approvare il regolamento di facoltà;
c) proporre al Senato Accademico l'attivazione dei corsi di studio;
d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un Organo Collegiale di
corso di studio, verificando all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di
quanto stabilito dal regolamento di facoltà la composizione degli Organi
Collegiali di corso di studio istituiti presso la facoltà stessa;
e) coordinare e indirizzare le attività didattiche, in base alle proposte degli
Organi Collegiali di corso di studio e acquisite le disponibilità per il supporto alla
didattica dei dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze;
f) formulare ed approvare per sottoporle al Senato Accademico le richieste per
il riassetto e lo sviluppo della facoltà in corsi di studio, altre strutture didattiche e
personale docente, nonché le richieste di risorse finanziarie e di personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario nell’ambito delle proprie competenze.
Tali richieste vengono definite in un piano di programmazione e sviluppo sulla
base delle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e operando un
coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti interessati;
g) deliberare la destinazione e le modalità di copertura dei posti di professore
di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte degli Organi Collegiali di
corso di studio e dei dipartimenti interessati;
h) deliberare, sentiti i pareri sull’attività scientifica formulati dai dipartimenti
interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra gli eventuali
pareri differenti;
i) deliberare, sentiti per quanto di loro interesse gli Organi Collegiali di corso
di studio, il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure
fissate dal regolamento di facoltà;
l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva
attività di ricerca, sentito il dipartimento al quale afferiscono, nonché sentito il
parere degli Organi Collegiali di corso di studio interessati.
3. Il Consiglio di facoltà è convocato nella totalità delle sue componenti.
Il diritto di voto è regolato nel modo seguente:
- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto
solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di
voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;
- per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i
professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori.
Le procedure per il funzionamento del Consiglio di facoltà sono fissate dal
regolamento di facoltà.


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